Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18462 del 12/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 18462 Anno 2018
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: PONTERIO CARLA

SENTENZA

sul ricorso 1790-2013 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
persona del

in

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
2018
676

CALIULO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN, giusta
procura in atti;
– ricorrente contro

ZAVAGLIA CATERINA PRLGRL39R59G999B, domiciliata in

Data pubblicazione: 12/07/2018

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega in
atti;
– controricorrente

di FIRENZE, depositata il 03/07/2012 r.g. n. 756/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. CARLA
PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato LIDIA CARCAVALLO per delega verbale
Avvocato LUIGI CALIULO.

avverso la sentenza n. 788/2012 della CORTE D’APPELLO

R.G. n. 1790/2013

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 788 depositata il 3.7.2012, ha
respinto l’impugnazione avverso la pronuncia di primo grado che aveva
riconosciuto il diritto della sig.ra Zavaglia Caterina, lavoratrice a domicilio
assicurata per periodi contributivi inferiori alle 52 settimane all’anno, di
percepire la pensione di vecchiaia usufruendo della deroga prevista dall’art. 2,
comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 503 del 1992.
2. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile la suddetta deroga anche ai
lavoratori occupati in modo continuativo dando rilievo alla discontinuità della
prestazione, accompagnata da carenza retributiva e contributiva, caratteristiche
tali da assimilare la fattispecie esaminata a quella contemplata dalla citata
disposizione derogatoria.
3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato a due
motivi, cui ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, la sig.ra
Zavaglia.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso l’INPS ha denunciato violazione e falsa
applicazione degli artt. 1 e 2, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 503 del 1992, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
2.

Ha censurato la pronuncia della Corte di merito per aver disatteso il

significato letterale del citato art. 2, comma 3, lett. b), estendendo la deroga al
di là della fattispecie prevista relativa ai lavoratori subordinati che, fermi gli altri
requisiti indicati, siano stati occupati nell’anno per un periodo inferiore a
cinquantadue settimane.
3. Con il secondo motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione degli artt. 12 e
14 disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 2, comma 3, lett. b)
D.L.gs. n. 503 del 1992 e al D.P.R. n. 1403 del 1971, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c..
4. Ha sostenuto come la Corte di merito avesse operato una non consentita
applicazione analogica del citato art. 2, comma 3, lett. b), violando il canone del

Carla Ponteno, stensor
i

IP

R.G. n. 1790/2013

divieto di interpretazione analogica di disposizioni eccezionali che riconoscono ai
lavoratori diritti di natura pensionistica.
5. I motivi, che si esaminano congiuntamente per la loro connessione logica,
sono fondati.
6.

L’art. 2 del D.Lgs. n. 503 del 1992 stabilisce: “1. Nel regime

autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano
trascorsi almeno venti anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o
accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi
restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai
superstiti. 2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono
stabiliti in base alla tabella B allegata. 3. In deroga ai commi 1 e 2: a)
continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione
previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano
maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data
siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre
1971 n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni; b) per i
lavoratori subordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno
venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a
52 settimane nell’anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il
pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa; c) nei casi di
lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità
assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi
intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di
vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2,
questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto
dalla previgente normativa”.
7.

La deroga al nuovo regime previdenziale è stata introdotta, dal citato art.

3, comma 3, lett. b), a protezione di alcune categorie deboli di lavoratori
subordinati che non possono far valere la contribuzione annua per l’intero anno
solare per essere stati occupati per un periodo inferiore alle cinquantadue
settimane.

Carla Ponterio,
2

dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori

R.G. n. 1790/2013

8. La Corte territoriale ha ritenuto che il più favorevole regime previgente,
conservato dalla norma derogatoria in esame, potesse estendersi alle lavoratrici
e ai lavoratori che, a parità di altri requisiti (l’anzianità assicurativa di almeno
venticinque anni), fossero stati occupati, per almeno un decennio, per l’intero
anno solare, ma potessero vantare, al pari dei lavoratori non occupati per

lavorativo settimanale.
9. Tale opzione interpretativa è già stata respinta da questa Corte con le
sentenze nn. 3044 e 10510 del 2012, che hanno affermato il seguente principio
di diritto: “La deroga all’applicabilità del regime previdenziale introdotto con il
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, prevista, dal cit. D.Lgs. n. 503 del 1992, art.
2, comma 3, lett. b), per i lavoratori, con anzianità assicurativa di almeno
venticinque anni, occupati, per almeno un decennio, per periodi inferiori
all’intero anno solare (“di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”), non
è suscettibile di applicazione analogica, ne’ di interpretazione estensiva e non
trova, pertanto, applicazione per i lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far
valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per
l’intero anno solare, con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali. Né la
disposizione si appalesa in contrasto con il canone di ragionevolezza, atteso il
consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità
secondo cui la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle
prestazioni sociali, salvo il limite della ragionevolezza, è comunque rimessa alla
discrezionalità del legislatore che può sempre intervenire, con leggi
peggiorative, persino su trattamenti pensionistici in corso di erogazione”.
10. Con sentenza n. 203 del 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera
g), della legge n. 421 del 1992, e 2, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del
1992, sollevata per contrasto con l’art. 3 Cost..
11.

La sentenza n. 203 del 2014 ha ritenuto l’interpretazione della suddetta

disposizione derogatoria adottata dalla Corte di legittimità “l’unica …
costituzionalmente compatibile con il precetto dell’art. 76 della Costituzione (per

Carla Ponten9;
3

l’intero anno solare, un minor numero di contributi annui in ragione dell’orario

R.G. n.

1790/2013

il quale l’esercizio della potestà legislativa da parte del Governo deve svolgersi
entro – e non oltre – l’ambito delimitato dalla delega legislativa), posto che il
tenore della norma delegante è inequivoco nel riferire, testualmente, il più
favorevole regime contributivo, che qui viene in rilievo, ai soggetti titolari di
rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a 52 settimane per anno

12. La Corte Cost. ha sottolineato: “l’individuazione dei presupposti per il
conseguimento dei trattamenti di quiescenza, al pari della determinazione della
misura delle prestazioni o delle correlative variazioni, rientra, infatti, nel novero
delle scelte riservate al legislatore, attraverso un bilanciamento dei valori
contrapposti, che tenga conto accanto alle esigenze di vita dei beneficiari anche
delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio (ex plurimis,
sentenze n. 316 del 2010, n. 30 del 2004, e ordinanza n. 256 del 2001). Tale
libertà di scelta incontra pur sempre il limite della ragionevolezza …ma questo
limite nella specie non è violato. La posizione dei lavoratori a tempo
determinato, con rapporti che non coprono l’intero anno solare, ha innegabili
connotati di peculiare debolezza, che non ricorrono identicamente nella
situazione di lavoratori che – ancorché in concreto impiegati per periodi inferiori
alle cinquantadue settimane dell’anno solare – siano, però, comunque assistiti
da un rapporto a tempo indeterminato. L’avere il legislatore, con le disposizioni
impugnate, inteso limitare la più favorevole disciplina, derogatoria al nuovo
regime di riordino del sistema previdenziale, alla sola prima delle due
comparate, ma non del tutto omogenee, categorie di lavoratori non presenta,
quindi, alcun profilo di irragionevolezza”.
13. Questa Corte intende dare continuità ai precedenti finora richiamati e
supportati dalla pronuncia della Corte Cost., risultando non pertinente il
richiamo fatto dalla ricorrente, nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., alla
sentenza Cass. n. 16677 del 2017.
14. Questa sentenza, in conformità ai precedenti dalla stessa richiamati, ha
riconosciuto il diritto dei lavoratori con orario

part-time verticale ciclico al

computo, nell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione, anche dei

Carla Ponterió, esf t\en
4

solare”.

R.G. n. 1790/2013

periodi non lavorati, con riproporzionamento dell’ammontare dei contributi
percepiti sull’intero anno a cui essi si riferiscono. Nulla è possibile inferire da
tale pronuncia a favore della deroga invocata da parte resistente.
15.

In base alle considerazioni svolte, il ricorso dell’Inps deve trovare

accoglimento. La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo

ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con rigetto della domanda
proposta dalla ricorrente in primo grado.
16.

Il diverso esito dei giudizi di merito e il carattere controverso della

questione all’epoca di proposizione del ricorso in esame, antecedente rispetto
alla pronuncia della Corte Costituzionale, giustificano la compensazione delle
spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado.
Compensa le spese dell’intero processo
Così deciso in Roma il 14.2.2018

Il consigliere est.
Dott.ssa Carla Poetycio__
Il Presidente
dott. Umberto Berrino

Il Funzionario Giudii

04 ,

Do io

Deposi o

12 LUG — o
r,
Il Rinz:onar.si Cri(tirNtzLiario
D

necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA