Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18462 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16897-2018 proposto da:

IDROTERMICA SOLARE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO

122, presso lo studio dell’avvocato CARBONE PAOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOLCHITTO ROBERTO;

– ricorrente –

contro

D.B.L., D.B.C., nella qualità di eredi

di D’.MA.VI. e di DE.BE.WE.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo

studio dell’avvocato FABERI GIUSEPPE, rappresentate e difese

dall’avvocato TENAGLIA PIERLUIGI;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 28215/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI,

di ROMA, depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/5/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARRATO

ALDO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

con ordinanza n. 28215/2017 (depositata il 27 novembre 2017) questa Corte rigettava il ricorso proposto nell’interesse della Idrotermica Solare s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 2634/2013 della Corte di appello di Roma e nei confronti di D.B.C. e D.B.L., con la quale detta Corte territoriale si era pronunciata in sede di rinvio a seguito della cassazione (con decisione n. 26226/2009 di questa Corte) della sentenza n. 34/2008 della Corte di appello di L’Aquila.

Diritto

RILEVATO

Che:

la predetta società ricorrente ha, con ricorso ritualmente formulato, chiesto la revocazione della suddetta ordinanza per asserito errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), sull’assunto dell’inesistenza di un fatto – decisivo ai fini della risoluzione della controversia e che non aveva costituito un punto controverso – la cui veridicità era già stata positivamente accertata;

– rilevato, in particolare, che – nel decidere sull’avanzato ricorso per cassazione – con l’ordinanza n. 28215/2017 era stato ritenuto che il formulato motivo non aveva colto la ratio della decisione gravata, poichè la mancata realizzazione delle fogne e la mancata consegna dell’immobile oggetto dell’appalto nel termine per l’adempimento erano state dovute ad altro decisivo elemento rappresentato dall’accertata mancanza delle pompe di sollevamento entro il termine concordato per l’adempimento ad opera della società appaltatrice;

– dato arto dell’avvenuta costituzione con controricorso delle parti intimate, le quali hanno instato per la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso per revocazione;

– considerato che, su proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. (con riferimento all’art. 391-bis c.p.c., comma 4, con cui veniva rilevato che non poteva escludersi la possibile ammissibilità del formulato ricorso per revocazione, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio;

– preso atto del deposito della memoria da parte dei controricorrenti ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c., comma 2;

– ritenuto che, in effetti, dalla prospettazione offerta dalla ricorrente rapportata agli atti di causa, è emersa la possibile erronea percezione – con l’ordinanza qui impugnata – del fatto asserito come inesistente (il cui accertamento influiva sulla decisione) riferito alla circostanza che, alla data del giugno 1986, le pompe di sollevamento non erano presenti, nel mentre – con la sentenza della Corte di appello di Roma emessa in sede di rinvio ed oggetto di ricorso definito con l’ordinanza di cui è stata invocata la revocazione – era rimasto riscontrato che, se alla data del 17 aprile 1986 le pompe di sollevamento non risultavano ancora realizzate, queste erano state certamente installate prima del termine di consegna e, comunque, alla data del giugno 1986, poichè a tale data era stato risolto anche il problema delle acque scure (per l’appunto ovviato con l’azionamento di dette pompe);

– considerato che – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 2217.1/2010 e Cass. n. 442/2018) – l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (.) l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, con la precisazione che l’errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione (e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione);

– ritenuto, in definitiva, che il proposto ricorso per revocazione – con il quale è stato dedotto un vizio dell’impugnata ordinanza n. 28215/2017 riconducibile prima facie ad una delle ipotesi enucleate nell’art. 395 c.p.c., n. 4 – non può essere considerato come inammissibile e che, quindi, la trattazione dello stesso deve essere rimesso alla pubblica udienza della Sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa per la discussione in pubblica udienza presso la II Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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