Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18462 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18462
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell’avvocato BILOTTO AMEDEO, che lo rappresenta
e difende, giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 463/2008 del GIUDICE DI PACE di FOGGIA,
depositata il 08/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), dell’u.c., della legge cit., art. 23. Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa e’ condivisa dal Collegio;
che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010