Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18461 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 23406/2018

RG., sollevato dal Giudice di Pace di Napoli con ordinanza

dell’11/07/2018 nel procedimento vertente tra:

G.R., da una parte;

e

G.S., dall’altra;

ed iscritto al n. 3162/2015 di quelli Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAGNA

MARIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTESIS STANISLAO, che

chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, dichiari

inammissibile il regolamento di competenza, con le conseguenze di

legge.

Fatto

Il Collegio, premesso che:

Con decreto ingiuntivo 20/2014 del 14-1-2014 il Giudice di Pace di Frattamaggiore, in seguito a ricorso presentato da G.S., ingiunse a G.R. il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 103,29, oltre interessi e spese di lite.

/vverso detto decreto G.R. propose opposizione, eccependo: 1) in via preliminare l’incompetenza per territorio del Giudice adito ad emettere l’opposto decreto ingiuntivo, con conseguente revoca dello stesso (per le cause ereditarie, quale quella in questione, era infatti competente per territorio, ai sensi dell’art. 22 c.p.c., il giudice del luogo in cui si era aperta la successione); 2) in via gradata, l’incompetenza per materia e funzionale del Giudice di Pace di Frattamaggiore, in favore, ai sensi degli artt. 7 e 22 c.p.c. e art. 456 c.c., del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (l’opponente aveva infatti proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di Euro 10.000,00 per canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà comune delle due parti, riscossi da G.S. e non ripartiti).

Si costituì G.S. e, in primo luogo, aderì all’eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Frattamaggiore in favore del Giudice di Pace di Napoli Nord; in secondo luogo, chiese il rigetto dell’eccezione di incompetenza per materia e funzionale.

G.R. riassunse, quindi, il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, riproponendo l’eccezione di incompetenza per materia e funzionale del Giudice di Pace in favore del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Con ordinanza del 9/11 luglio 2018 il Giudice di Pace di Napoli Nord, rilevato che l’opponente aveva proposto domanda riconvenzionale eccedente la competenza del Giudice adito, ha chiesto d’ufficio il regolamento di competenza.

Diritto

RILEVA

Il regolamento è inammissibile.

Come già precisato da questa S.C. “a norma dell’art. 45 c.p.c., applicabile anche per risolvere conflitti tra giudici di pace, il conflitto di competenza può essere sollevato d’ufficio dal giudice designato come competente da quello primariamente adito soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e territorio inderogabile, e non quando si tratti di competenza territoriale derogabile e di competenza per valore” (cass. 17811/2012; conf. Cass. 29572/2008; v. anche Cass. sez. unite 1202/2018, secondo cui “è inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore, giacchè in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia, l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., ex art. 49 c.p.c., comma 2, produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d’ufficio “catione valoris” non consentito dall’ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo”).

Il regolamento di competenza d’ufficio, pertanto, è ammissibile solo quando, emessa dal giudice (adito per un determinato processo) la pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile di altro giudice, e riassunta la causa davanti al detto giudice ritenuto competente, quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto i medesimi profili (per materia o per territorio inderogabile); conf. Cass. 728/2015.

Nel caso di specie, invece, il Giudice di Pace di Napoli Nord ha sollevato d’ufficio il conflitto di competenza dopo che la causa gli era pervenuta a seguito di declinatoria di incompetenza per territorio derogabile del Giudice di Pace di Frattamaggiore, alla quale aveva aderito (appunto in quanto derogabile) l’opposto; al riguardo va solo precisato che la competenza per territorio nelle cause ereditarie si radica (ai sensi dell’art. 22 c.p.c., espressamente invocato dall’opponente a decreto ingiuntivo) nel luogo di apertura della successione, e non vi è dubbio che siffatta competenza, pur riguardando un foro esclusivo speciale, sia sempre derogabile (conf. Cass. 215/1985; 2466/1976).

Nè il regolamento d’ufficio poteva essere proposto con riferimento alla domanda riconvenzionale.

Come già precisato da questa S.C., infatti, “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace, poichè la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al Tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.” (Cass. 272/2015).

Il Giudice di Pace di Napoli Nord, pertanto, invece di sollevare (inammissibilmente, per quanto sopra chiarito) conflitto d’ufficio senza che altro giudice avesse negato la propria competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile sulla causa azionata dall’originario ricorrente o su quella proposta dall’opponente con domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto separare le due cause, trattenendo quella introdotta con ricorso monitorio e rimettendo l’altra (quella introdotta con la riconvenzionale) al Tribunale.

In conclusione, quindi, il regolamento è inammissibile ed il giudizio può proseguire dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, davanti al quale va riassunto nei termini di legge.

Nulla per le spese, essendo stato proposto il regolamento d’ufficio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il regolamento.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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