Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18461 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MM SRL in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUXELLES 59, presso lo studio

dell’avvocato FERIOZZI ANTONIO, rappresentata e difesa dagli avvocati

RIPAMONTI MARCO, GARBIN GIANLUCA, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2289/2007 del TRIBUNALE di VENEZIA del

18.10.07, depositata il 20/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), dell’u.c. legge cit., art. 23.

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; che la stessa e’ condivisa dal Collegio;

che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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