Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18461 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 06/08/2010), n.18461
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MM SRL in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUXELLES 59, presso lo studio
dell’avvocato FERIOZZI ANTONIO, rappresentata e difesa dagli avvocati
RIPAMONTI MARCO, GARBIN GIANLUCA, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2289/2007 del TRIBUNALE di VENEZIA del
18.10.07, depositata il 20/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI
Domenico.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), dell’u.c. legge cit., art. 23.
Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; che la stessa e’ condivisa dal Collegio;
che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010