Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18461 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 04/09/2020), n.18461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26312-2016 proposto da:

Z.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MICHELE PARRAVICINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA

VARESE, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 621/2016 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,

depositata il 14/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dr. CHIARA BESSO MARCHEIS;

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che:

1. Z.A.L., cittadino svizzero, proponeva ricorso al Giudice di pace di Busto Arsizio avverso il decreto del Prefetto di Varese n. 80340/70415, con cui gli era stata inibita per due anni la circolazione sul territorio italiano per guida in stato di ebbrezza alcolica. Secondo il ricorrente, in particolare, nel decreto la convenuta Prefettura aveva indicato il termine di trenta giorni (anzichè quello di sessanta, trattandosi di patente estera) per la sua impugnazione e inoltre il termine di inibizione biennale era stato fatto decorrere dalla data di notificazione del decreto e non invece da quella di accertamento dell’illecito e di contestuale ritiro della patente di guida.

Con sentenza 15 maggio 2015, n. 25, il Giudice di pace di Busto Arsizio rigettava l’opposizione, ritenendo il decreto opposto legittimo e unicamente affetto da mero errore materiale in relazione alla data di decorrenza della sanzione irrogata, data di decorrenza che veniva corretta nel senso indicato dal ricorrente. In data 12 giugno 2015 la Prefettura notificava un nuovo decreto che individuava l’inizio di decorrenza della sanzione nel momento del ritiro della patente.

2. Contro la sentenza del Giudice di pace proponeva appello Z.A.L.. Il Tribunale di Busto Arsizio – con sentenza 14 aprile 2016, n. 621 – rigettava il gravame.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Z.A.L..

Resistono con controricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Varese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Il ricorso è articolato in un motivo con cui si contesta “errores in iudicando per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6-7 ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al potere di modifica del provvedimento prefettizio da parte del giudice di pace”: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il giudice dell’opposizione alla sanzione avesse il potere di “modificare il provvedimento prefettizio in merito al termine di impugnazione e al decorso della sanzione inflitta e ciò pur non accogliendo il ricorso introduttivo”.

Il motivo è infondato. Il ricorrente non considera che il giudice d’appello – e va precisato che, “in tema di sanzioni amministrative, l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione non configura un’impugnazione dell’atto e introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa” (Cass. 6778/2015) – ha ritenuto che l’appellante non avesse interesse in relazione all’indicazione del termine di trenta giorni (invece di sessanta) per la proposizione dell’opposizione, avendo proposto opposizione entro i trenta giorni ed essendo questa stata considerata tempestiva. Così come, ad avviso del Tribunale, il ricorrente non aveva interesse a dolersi dell’erronea indicazione del termine di decorrenza della sanzione essendo l’erronea decorrenza stata corretta dal giudice – che l’aveva qualificata come un mero errore materiale e tale errore aveva corretto, correzione di per sè (a differenza di quanto ritiene il ricorrente) compatibile con il rigetto dell’opposizione – e poi dalla stessa amministrazione.

La decisione del giudice d’appello è corretta, in quanto “colui che agisce con l’azione di accertamento deve essere titolare dell’interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice” (così, ex multis, Cass. 16162/2015).

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 4.100, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Seconda Sezione Civile, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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