Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18461 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18461 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
FRANCESE ADRIANA residente a Napoli, rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del controricorso,
dall’Avv. Brandi Bisogni Michele, elettivamente
domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte
di Cassazione, CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.213/52/2010 della Commissione Tributaria

Data pubblicazione: 01/08/2013

Regionale di Napoli

Sezione n.

52,

in data

23.06.2010, depositata il 28 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 Giugno 2013, dal Relatore Dott.

Presente il P.M. dott.ssa Antonietta Carestia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di merito, prospettata con l’originario
ricorso, attiene alla motivazione degli atti di
catastazione, che risulta, da recente, affrontata e
risolta dalla Corte con numerose pronunce (ex multis
Cass. n. 9629/2012, n.11370/2012, n.11371/2012), nelle
quali si è affermato che, in tema di riclassificazione
di immobili, già dotati di rendita “Quando procede
all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad
un’unità immobiliare a destinazione ordinaria,
l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale
mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche
subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad
una risistemazione dei parametri relativi alla
microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare. Nel
primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni
edilizie intervenute; Nel secondo caso, deve indicare
l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei
parametri relativi alla microzona, a seguito di
2

Antonino Di Blasi;

significativi e concreti miglioramenti del contesto
urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei
presupposti del riclassamento da parte del
contribuente”.

decisione di appello per violazione degli artt. 149 cpc
e

4

c.3 °

della Legge n.890/1982,

denunciandone

l’erroneità per avere affermato la tardività
dell’appello, senza considerare che la consegna di
detto atto all’UNEP della Corte di Appello di Napoli
era avvenuta entro il prescritto termine decadenziale,
e, pertanto, che era a ritenersi irrilevante la
circostanza che l’effettiva notifica era stata, poi,
effettuata tardivamente.
La contribuente, giusto controricorso, ha chiesto che
l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e,
comunque, rigettata.
La Corte,
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri
atti di causa;
Vista, in particolare, la nota 13.11.2009 prot. N. NAO
969751/2009

del

dell’Agenzia

Territorio,

all’Ufficio notifiche atti giudiziari,

diretta
firmata e

timbrata in data 16.11.2009 dall’UNEP della Corte di
Appello di Napoli, contenente, fra gli altri, anche
3

Con il ricorso di legittimità, l’Agenzia censura la

l’atto di appello proposto nei confronti della
contribuente Francese Adriana;
Ritenuto che la questione posta dal ricorso va
esaminata, tenendo conto del generale principio secondo
a seguito delle

sentenze della Corte costituzionale n.
novembre 2002
costituisce
nell’ordinamento
notificazione si

e

n.

28 del

principio
processuale

23

477 del 26
gennaio 2004,

ormai

recepito

civile

che

la

perfeziona, per il notificante,

al momento della consegna dell’atto

all’ufficiale

giudiziario (Cass. n.15809/2005, n.8447/2005,
n.5967/2005, n.359/2010, n.2653/2011, n.18445/2012, n.
17588/2012);
Considerato che, nel caso, i Giudici di secondo grado,
hanno ritenuto tardiva la notifica dell’appello,
considerando che la stessa fosse avvenuta oltre il
termine utile, e precisamente il 17 novembre 2009, data
in cui l’atto era stato consegnato al portiere dello
stabile, senza tenere conto del fatto che, come anzi
rilevato, l’atto era stato consegnato all’ufficio il
precedente 16.11.2009 e, quindi, entro il prescritto
termine decadenziale, dal momento che i precedenti 14 e
15 novembre coincidevano con i giorni di sabato e
domenica;
4

cui in tema di notificazioni,

Considerato che detti Giudici, come già rilevato, così
decidendo, non solo hanno ignorato il fatto che, nel
caso, l’appello era stato consegnato all’Ufficiale
Giudiziario dell’UNEP di Napoli, per la notifica, in

precedenti ( 14 e 15) coincidevano con il sabato e la
domenica;
Considerato, quindi, che alla stregua del sopra
richiamato principio e del disposto dell’art.155 c. 4 °
e 5 ° cpc, il ricorso in appello doveva essere
considerato tempestivo, essendo il deposito della
sentenza, avvenuto il 29 settembre 2008, e la notifica
tempestivamente richiesta entro il termine di un anno e
46 giorni, prescritto dall’art.327 cpc, che, nel caso,
veniva a maturare il 14 novembre 2009;
Considerato che la decisione della CTR, che disattende
il quadro normativo di riferimento nonchè i richiamati
principi, è dunque, illegittima ed erronea e va
cassata;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Campania, procederà al
riesame e quindi, applicando le norme ed i principi
espressi dalle citate pronunce, deciderà nel merito e
sulle spese, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
5

data 16 novembre 2009, ma pure che i due giorni

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma il 27 Giugno 2013.

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