Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18460 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12922/2014 proposto da:

A.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Moschetti ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Isidoro Toscano

in Roma, Via dei Corridori n. 48;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/1/13 della Commissione tributaria

Regionale della Puglia, depositata il 09/12/2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/5/2021 dal

Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale (CTR) della Puglia, con sentenza n. 117/1/13, depositata il 09/12/2013, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto da A.E. avverso altra sentenza della CTR che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento di maggiore valore, ai fini dell’imposta di registro, di un terreno oggetto di compravendita. Il ricorso per revocazione era stato proposto a seguito del giudizio per querela di falso all’esito del quale si era accertata la non riferibilità allo A. della firma apposta sulla notifica del suindicato atto appello.

2. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

4. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. A.E. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e dell’art. 395 c.p.c..

A parere del contribuente la CTR avrebbe violato le norme indicate in quanto non avrebbe tenuto conto che nel caso di specie si era in presenza di una ipotesi di revocazione straordinaria, in quanto, solo nelle more del giudizio di legittimità afferente alla sentenza oggetto del ricorso per revocazione, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la non riconducibilità all’ A. della firma apposta sull’avviso di ricevimento dell’atto di appello con sentenza passata in giudicato successivamente al giudizio di legittimità.

2. Il motivo non è fondato.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, nel testo vigente ratione temporis prevedeva che “1. Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c..

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. purchè la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui all’art. 395 c.p.c., n. 6, siano posteriori alla scadenza del termine suddetto. 3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l’appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso”.

L’art. 395 c.p.c. dispone che “Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1. se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; 2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; 4. se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato”.

Nella fattispecie risulta che la sentenza (CTR di Bari n. 41/1/2005) che il ricorrente ritiene affetta dal suindicato vizio revocatorio, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 2) risulta essere stata dallo stesso fatta oggetto di ricorso per cassazione (2006); ricorso nel quale, per come emerge dagli atti (ricorso e controricorso), la parte aveva eccepito la nullità della notifica dell’appello da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Alla luce di quanto sopra il Collegio intende ribadire il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 12784 del 23/05/2018 Rv. 648664 – 01) secondo cui “Nel processo tributario, i ricorsi per revocazione proposti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. cc)), sono ammissibili solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o non siano state impugnate nei termini con i mezzi ordinari di gravame, tra i quali rientra il ricorso per cassazione”.

In ragione di quanto sopra deve concludersi che la CTR, in applicazione dei suindicati principi, ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione; ricorso che eventualmente andava proposto, nei termini di cui agli artt. 325,326 e 395 c.p.c., nei confronti della sentenza di questa Corte che aveva deciso la controversia.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Sul punto va rilevato che il contribuente risulta essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, pertanto va ribadito il principio d secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione”. (SS.UU. n. 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 01).

7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte soccombente al pagamento a favore dell’Agenzia delle entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

 

 

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