Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18460 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13607-2010 proposto da:

FLORAMIATA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 7, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CRASTA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2017 PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 48/2009 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA

depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. DI STASI ANTONELLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Floriamata spa impugnava innanzi alla Ctp di Siena due avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Montepulciano ai fini Irpeg, Irap e Iva per gli anni di imposta 2002 e 2003; la Ctp di Siena accoglieva le censure e disponeva il ricalcolo a carico dell’Ufficio delle imposte dovute.

2. L’Agenzia proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 48-13-09 depositata il 2.4.2009 e non notificata, in parziale accoglimento dell’appello, confermava l’avviso di accertamento per quanto concernente il recupero a tassazione delle spese di rappresentanza erroneamente qualificate dal contribuente come spese di pubblicità e propaganda, nonchè il recupero di Euro 694,47 per violazione del principio di competenza, determinava in Euro 3.703 il totale dei ricavi omessi per servizi forniti in favore della controllata “La Boracifera srl” e del Consorzio “Florconsorzi e dichiarava soggette a tassazione con aliquota ordinaria le attività di commercio di piante prodotte da terzi, le attività di progettazione e manutenzione parchi, campi da tennis e simili.

Ricorre per cassazione la Floriamata spa, dichiarando di circoscrivere l’oggetto del ricorso alle rettifiche operate dall’Ufficio finanziario in tema di aliquota agevolata agricola Irap, formulando tre motivi.

Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2135 c.c., comma 3, e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45.

Argomenta che con l’introduzione dell’art. 2135 c.c., comma 3, ad opera del D.Lgs n. 228 del 2001, le attività connesse possono avere ad oggetto anche prodotti provenienti da aziende agricole non gestite dall’imprenditore agricolo a condizione che questi rispetti nel loro svolgimento il criterio della prevalenza, esercitando tali attività utilizzando in modo prevalente i prodotti ottenuti nella sua azienda mediante l’attività di coltivazione del fondo; la sentenza era errata perchè affermava in maniera apodittica che le attività di commercio di piante prodotte da terzi, le attività di progettazione e manutenzione parchi, campi da tennis e simili non potevano ritenersi attività agricole connesse a quella ortovivaistica esercitata dal contribuente in via principale.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Argomenta che l’atto di appello non aveva investito il disconoscimento dei crediti di imposta per la geotermia indicati nelle dichiarazioni Irap 2002 e 2003 sotto la voce: “altri ricavi e proventi”, fra i ricavi assoggettabili all’aliquota agevolata agricola Irap, tanto che sul punto doveva ritenersi formato il giudicato per omessa impugnazione; la motivazione della sentenza, però, nel ritenere fondato il quinto motivo di ricorso si riferiva in maniera generica ai ricavi provenienti da attività extragricole, con la conseguenza che legittimava il dubbio sull’effettiva portata della pronunzia e sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 88 c.p.c. e art. 111 Cost..

Argomenta che nei ricorsi avverso i due avvisi di accertamento aveva espressamente censurato il disconoscimento dell’aliquota agricola agevolata Irap per i ricavi da crediti d’imposta per la geotermia e che l’Agenzia delle Entrate aveva taciuto del tutto sulle rettifiche Irap ed omesso di rispondere a tale eccezione; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata l’onere di contestazione da parte dell’Ufficio sorgeva immediatamente dopo la proposizione del ricorso, stante il carattere non motivato della rettifica e la specifica censura mossa dal ricorrente.

2. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

3. Con memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere dichiarando e documentando che gli importi Irap per cui è causa hanno costituito oggetto di istanza di definizione agevolata dei ruoli esattoriali di cui al D.L. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente disattesa l’istanza volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Si verte, nella specie, in fattispecie di impugnazione di avviso di accertamento mentre il D.L. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016 attiene alla diversa fattispecie della cartella esattoriale; nè l’istanza è idonea alla rappresentazione del venir meno dell’interesse al ricorso, in quanto non tradottasi in rituale rinuncia allo stesso.

2. Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

I giudici regionali, sia in dispositivo che in motivazione, non hanno fatto alcun riferimento ai crediti di imposta per la geotermia, ma hanno specificamente accertato che le attività di commercio di piante prodotte da terzi, le attività di progettazione e manutenzione parchi, campi da tennis e simili non potevano ritenersi attività agricole connesse a quella ortovivaistica esercitata dal contribuente in via principale.

Alcuna pronuncia risulta, pertanto, emessa in ordine ai crediti di imposta per la geotermia, che non avevano, peraltro, costituito oggetto dei motivi di appello.

3. E’, invece, fondato il primo motivo di ricorso.

L’art. 2135 c.c., dispone che è “imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico n di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risolse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

La sentenza impugnata è viziata da erronea applicazione dell’art. 2135 c.c., in quanto afferma che le attività “aventi ad oggetto il commercio di piante prodotte da terzi, la progettazione e manutenzione di parchi, giardini, campi da tennis e campi sportivi” non possono ritenersi attività agricole; alcun confronto viene effettuato con la predetta disposizione normativa nè con le peculiarità del caso concreto al fine di verificarne la riconducibilità alla previsione normativa.

Va, quindi, accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli ulteriori motivi di ricorso e cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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