Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18460 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11726/2014 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO METAPONTO MATERA, in persona del

Commissario Straordinario, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIACOMO MARCHITELLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MASSERIA MACCHIA DI S.M. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAZZOCCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PANCALLO giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 320/2013 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 25/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHITELLI che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato MANCINELLI per delega

dell’Avvocato PANCALLO che si riporta al controricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Masseria Macchia s.a.s. di S.M., già Azienda Agricola R. e F.P. s.a.s. di S.M., proprietaria di immobili ricompresi nel perimetro del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, ha impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera cartella di pagamento per contributi di bonifica dovuti in relazione all’anno 2007, deducendo l’inesistenza del presupposto impositivo per il mancato conseguimento di un beneficio diretto e specifico derivante dall’inclusione dei beni nel comprensorio di bonifica indicato nel piano di classifica.

2. – La commissione tributaria provinciale di Matera ha accolto il ricorso, con sentenza che ha dichiarato non dovuto il contributo, ritenendo che il presupposto dell’obbligazione tributaria non potesse risiedere unicamente nella proprietà di immobile incluso nel comprensorio di bonifica a prescindere dalla esecuzione delle opere e dal vantaggio e beneficio effettivo derivante dall’opera di bonifica; avverso detta sentenza il consorzio ha proposto appello, rigettato dalla commissione tributaria regionale della Basilicata in Potenza.

3. – Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale propone ricorso per cassazione il consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto affidato a un unico motivo. La parte contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo di ricorso il ricorrente consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, illogica e contraddittoria motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo del beneficio fondiario e della sua qualificazione ex art. 360 c.c. (sic; rectius, art. 860); del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11; nonchè art. 2697 c.c. e artt. 115 e 166 c.p.c., in quanto il giudice di appello avrebbe ritenuto fornita la prova – in base a non meglio precisate perizie (che si deduce non esisterebbero in atti) cui la sentenza rinviava “per relationem” al di fuori delle modalità prescritte per tale richiamo – dell’insussistenza dei vantaggi tratti dall’appartenenza al consorzio, pur rientrando gli immobili nel perimetro consortile ed essendo stato ritualmente prodotto in atti il piano di classifica approvato e di riparto della contribuenza, ciò che – come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità – esonera da detto onere probatorio con inversione dell’onere a carico del contribuente.

2. – Il ricorso proposto è inammissibile.

3. – Al riguardo, va tenuto conto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è stato novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 83), sostituendosi la precedente formulazione con una nuova (sostanzialmente identica a quella originaria del codice del 1940, prima che la stessa fosse modificata dal legislatore del 1950) che ammette la proposizione del ricorso per cassazione per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”. La nuova disciplina si applica alla presente controversia sia “ratione temporis” (in quanto applicabile ai ricorsi avverso le “sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto – cfr. D.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 – e cioè dall’11 settembre 2012) sia “ratione materiae”, siccome disciplinante i ricorsi per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, in quanto l’art. 54, comma 3 bis, della citata disciplina secondo cui “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, riguarda solo il processo tributario vero e proprio (primo e secondo grado) delineato dalla L. n. 546 del 1992, mentre il giudizio di cassazione, anche ove verta in materia tributaria, non è qualificabile “processo tributario” ed è disciplinato dalle disposizioni del codice di procedura civile (cfr. sez. 6-5, n. 23273 del 2013 e sez. un. n. 8053 del 2014).

La riformulazione è stata sottoposta al vaglio delle sezioni unite di questa corte, che hanno chiarito (n. 19881 del 2014) che il nuovo vizio vede la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, in quanto è denunciabile in sede di legittimità solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè quella relativa all’esistenza della motivazione in sè e per sè considerata, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali. Mentre dunque non ha alcuna rilevanza il difetto di “sufficienza” della motivazione, rilevano la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. L’omesso esame, in cui si concreta il vizio di motivazione rilevante, deve avere ad oggetto un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, che cioè, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

4. – Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che il vizio motivazionale contestato dal ricorrente non è riconducibile ad una omissione di esame, sussistendo un esame, seppure ritenuto inappagante ad avviso della parte, delle circostanze dedotte. Inoltre il fatto storico rilevante in causa, per ammissione della stessa parte, è stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto – in tesi – di tutte le risultanze probatorie. Si rientra dunque appieno nel quadro di inammissibilità del motivo come tratteggiato dalla sentenza delle sez. un. cit..

5. – In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente, che liquida in euro millecinquecento oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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