Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18460 del 12/07/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 18460 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: ARMANO ULIANA

Data pubblicazione: 12/07/2018

SENTENZA
sul ricorso 21971-2017 proposto da:
DISTEFANO LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA, PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI CATANIA;
– intimati –

FORENSE, depositata il 13/07/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/01/2018 dal Consigliere ULIANA ARMANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale
MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Fabrizio Criscuolo.

Fatti di causa
L’avvocato Laura Distefano ricorre avverso la sentenza del
Consiglio Nazionale Forense n.89 del 13 luglio 2017 di conferma della
decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania che le
aveva inflitto la sospensione dell’esercizio dell’attività professionale
per la durata di mesi due.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania non presenta
difese.
L’avvocato Distefano ha depositato memoria ex art.378 c.p.c

Ragioni della decisione
1.La vicenda trae origine da un esposto pervenuto al COA di
Catania in data 11 dicembre 2012 da parte della signora Angela
Trovato, che aveva denunciato comportamenti disciplinarmente
rilevanti tenuti dagli avvocati Diego Cipriotti e Laura Distefano. La
Trovato affermava che ,in un giudizio introdotto dall’avvocato Diego
Cipriotti per il pagamento di compensi professionali , difeso

Ric. 2017 n. 21971 sez. SU – ud. 30-01-2018

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avverso la sentenza n. 89/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE

dall’avvocato Laura Distefano, quest’ultima aveva depositato in data
12 giugno 2012 una lettera di diffida a sua firma, spedita con
raccomandata del 3 febbraio 2011, lettera correlata dalle distinte di
accettazione e ricevuta di ritorno. L’esponente asseriva che tali atti
erano il risultato di una falsificazione, essendo stata inviata la diffida

n.14, come risultava dalla distinta di accettazione, evidentemente in
un secondo momento contraffatto sulla busta e sulla ricevuta di
ricevimento in 19/A, numero civico di sua effettiva residenza ,tutto
ciò al fine di interrompere la prescrizione del credito.
La relata di notifica riportava, poi, due indicazioni contrastanti,
«rifiutato dal destinatario« e «l’indirizzo è inesistente>>.
Nelle deduzioni presentate al COA in data 27-4-2013 l’incolpata
aveva ammesso che al momento della spedizione un suo
collaboratore aveva corretto l’indirizzo del destinatario sulla cartolina,
ma si era dimenticato di correggerlo nella distinta di accettazione e
che pertanto la grafia su quel documento non era la sua; deduceva
inoltre la propria buona fede per avere ella stessa prodotto in giudizio
le copie della busta e della cartolina ,contenenti l’alterazione del
numero civico ,e la copia della distinta di accettazione che non lo
conteneva, circostanze poi ribadite nella memoria del 20-6-2014
Il COA formulava il seguente capo d’incolpazione nei confronti dei
due professionisti: aver falsificato, dopo la restituzione al mittente, la
busta e la cartolina della raccomandata violando gli articoli 5 (doveri
di probità dignità e decoro) e 6( doveri di lealtà e correttezza)del
Codice deontologico forense; aver utilizzato in giudizio, dopo la
falsificazione, gli atti sopra indicati, così violando gli articoli 5 ( doveri
di probità dignità e decoro), 6 ( doveri di lealtà e correttezza) e 14
(dovere di verità).

Ric. 2017 n. 21971 sez. SU – ud. 30-01-2018

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ad un indirizzo sbagliato nel numero civico , Viale della Costituzione

Nel corso del giudizio emergeva l’estraneità dell’avvocato Cipriotti
perché la lettera era stata spedita dallo studio dell’avvocato
Distefa no.
Nel giudizio penale, iniziato contemporaneamente ,

l’avvocato

Distefano veniva assolta con la formula perché il fatto non costituisce

2.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt.
652 e 653 c.p.p e degli artt. 5, 6 e 14 del codice deontologico.
Deduce la ricorrente che la sentenza penale di assoluzione aveva
smentito in fatto che la Distefano avesse effettuato una qualsiasi
annotazione sulle due caselle «rifiutato» e «indirizzo
inesistente» ed ha precisato che la «spunta» su entrambe le
caselle dell’adesivo apposto sulla busta era da attribuire ad un errore
dell’ufficio postale che aveva siglato inavvertitamente due caselle;
che «irrilevanti risultavano le correzioni dell’indirizzo del
destinatario al di là invero de la non avvenuta identificazione
dei soggetti che eventualmente avrebbero proceduto alla correzione
degli indirizzi come sopra , rimane comunque non provata
l’attribuibilità della condotta all’imputata Distefano» .
3.11 motivo è infondato.
La sentenza penale di assoluzione perché il fatto non costituisce
reato non è idonea a formare il giudicato ex art 653 c.p.p nel
presente procedimento perché ha riguardato fatti diversi.
Infatti, come affermato

dal CNF, la sentenza penale

di

assoluzione ha avuto come oggetto, ai fini dell’accertamento dei
reati di cui agli articoli 476 e 482 codice penale, la falsificazione da
parte dell’avvocato Distefano della relazione di notificazione, con la
siglatura delle due contraddittorie diciture< rifiutato» e «indirizzo inesistente», mentre il procedimento disciplinare si è occupato della falsificazione del numero civico sulla busta e sulla cartolina , dopo la restituzione di queste alla mittente, Ric. 2017 n. 21971 sez. SU - ud. 30-01-2018 -4- reato. Il CNF ha dato atto che sulla busta e sulla cartolina l'indirizzo di Via della Costituzione 14, effettivamente inesistente, era stato corretto in Via della Costituzione numero 19 scala a, indirizzo corrispondente al domicilio della Trovato; che , se pure la sentenza penale aveva affermato che l'alterazione non poteva essere attribuita effettuata da qualcuno dello studio , come affermato dalla incolpata nella sua memoria del 20 giugno 2014. In ordine all'accertamento della intenzionalità della produzione di prove false nel processo, necessaria per integrare l'ipotesi dell' illecito contestato, deve darsi atto della identità sostanziale dell'art.3 del vecchio codice deontologico, applicabile alla presente fattispecie, con la previsione della volotarietà dell'azione contenuta nell'art.4 del nuovo codice deontologico. Questa Corte ha affermato che in tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione che possano essere impedite con uno sforzo del volere e siano quindi attribuibili alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l'atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa.» Sez. S.U. 29-5-2017 n. 13456. Ne deriva che nella presente fattispecie non può parlarsi di mancanza di intenzionalità quando il CNF ha accertato che la stessa incolpata era a conoscenza della correzione dell'indirizzo ad opera di un collaboratore ed ha esibito comunque in giudizio i documenti contraffatti, salvo poi rinunziare all'eccezione di prescrizione dopo la contestazione dell'illecito disciplinare. 4. Con il secondo motivo si denunzia invalidità ed erroneità della decisione per eccesso di potere( manifesta contraddittorietà ed illogicità ,carenza di istruttoria e travisamento) .Insussistenza della Ric. 2017 n. 21971 sez. SU - ud. 30-01-2018 -5- con certezza alla ricorrente , l'alterazione del numero civico era stato violazione dell'art. 14 canone I del Codice Deontologico Forense, violazione dell'articolo 3 del codice deontologico forense, nella versione applicabile ratione temporis. La ricorrente afferma che la decisione del CNF sarebbe ingiusta anche laddove si prescindesse dalle risultanze della sentenza del falsificazione numero civico dell'indirizzo di spedizione a seguito della restituzione al mittente del plico consegnato, al fine di indurre in errore con prova falsificata il giudice del giudizio relativo al recupero di crediti professionali. Il CNF ha fondato tale decisione sulle ammissioni contenute nella memoria del 20 giugno 2014 , ritenendo sufficiente a concretare l'illecito l'alterazione dei numeri civici su busta e cartolina. La ricorrente denunzia il travisamento del contenuto della memoria del 20 giugno 14 poiché ella assolutamente non si riferiva ad una correzione successiva, ma bensì ad una correzione dell'indirizzo effettuata prima della consegna della lettera all'ufficio postale per la spedizione. La decisione, per quanto concerne l'individuazione del momento della correzione dei numeri civici , era affetta da palese contraddittorietà ed il gravissimo travisamento del fatto concretava vizio di eccesso di potere. La decisione era illogica e viziata da eccesso di potere ed assunte violazione degli artt. 3 e 14 del codice deontologico forense. Sostiene la ricorrente che solo oggi ,con l'introduzione dell'articolo 7 dell'attuale codice deontologico, gli avvocati rispondono sul piano deontologico dell'operare dei propri collaboratori. Se pure si volesse ritenere la correzione successiva alla restituzione al mittente , il CNF avrebbe dovuto motivare in ordine alla circostanza se l'avvocato de Stefano ne fosse a conoscenza prima della produzione in giudizio. Ric. 2017 n. 21971 sez. SU - ud. 30-01-2018 -6- giudice penale, per averla ritenuta disciplinarmente responsabile della 5.11 motivo è infondato Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte e fra le più recenti: Cass. Sez. Un., 20 settembre 2016, n. 18395; Cass. Sez. Un., 22 luglio 2016, n. 15203), "le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (Cass., S.U., n. 2637 del 2009), L'eccesso di potere, cui fa riferimento l'art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, non ricalca la figura dello sviamento di potere o le cosiddette figure sintomatiche, elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, ma consiste nel solo cd. eccesso di potere giurisdizionale, che si concreta nell'esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un'altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell'arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può, quindi, essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto. S.U. 4-7-2012 n.11142. Quindi la censura di eccesso di potere per gravissimo travisamento del contenuto della memoria de 20-6-14 e per aver ritenuto responsabile la Distefano dell'operato di un suo collaboratore, di cui ella sarebbe stata a conoscenza, è infondata in quanto dalla lettura della sentenza non emerge alcun eccesso o sviamento di Ric. 2017 n. 21971 sez. SU - ud. 30-01-2018 -7- unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 potere, ovverosia l'uso della potestà disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (Cass., sez. un., 23 marzo 2007, n. 7103; 9 maggio 2016, n. 9287; 14 dicembre 2016, n. 25627; conf. n. 25633/2016, cit.), ma solo una difforme valutazione delle risultanze processuali rispetto alle tesi difensive dell'interessata, disciplinare (Cass., sez. un., nn. 9287-25627-25633/2016, cit.) 6. Le censure formulate esulano dai poteri del giudice di legittimità e richiedono nuovo esame del materiale probatorio sottoposto al giudice di merito. Questo, peraltro, ha compiuto una specifica disamina dei fatti ritenendo che la Distefano fosse al corrente della alterazione del numero civico perché tale circostanza era stata ammessa proprio dalla Distefano nella memoria del 20 giugno 2014 e che tali documenti erano stati prodotti nel giudizio a corredo di una diffida che ,se effettivamente pervenuta alla destinataria , avrebbe provato per lo meno il decorso della prescrizione presuntiva triennale del credito dell'avvocato difeso dalla ricorrente; ha ritenuto che nessun rilievo in ordine alla già avvenuta commissione dell'illecito poteva avere l'aver dichiarato a verbale, successivamente all'esposto presentato a suo carico presso l'organo disciplinare ,di non volersi avvalere del giudizio civile della diffida in questione. Inoltre la valutazione del Consiglio nazionale forense in ordine alla sussistenza dell'elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell'azione o dell'omissione) dell'illecito disciplinare addebitato al professionista è incensurabile in sede di legittimità, in quanto, come nella specie, è sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato la decisione del CNF, la quale, in fattispecie di utilizzazione da parte dell'avvocato in un giudizio civile di documenti Ric. 2017 n. 21971 sez. SU - ud. 30-01-2018 -8- (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053) anche nel contenzioso falsi a sostegno della tesi della parte rappresentata, aveva escluso che l'affidamento, da parte dell'incolpato, dello studio e della gestione della controversia al proprio praticante fosse sufficiente ad esentare l'avvocato medesimo da ogni responsabilità). 02-07-2004. n. S.0 12140 Nulla per le spese in assenza di difese dell'intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della I. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Roma 30-1-2018 Il Consigliere estensore bet,(11/-it IL CANC ERE Paola Frances . ":AMPO I Il P 'd a Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

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