Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18460 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9381-2018 R.G. proposto da:

VILLA SANT’ANNA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BATTAGLIA

PAOLO;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

CROTONE, depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile

l’istanza di regolamento di competenza.

Fatto

Il Collegio, premesso che:

Con citazione 1/7 febbraio 2017 S.P. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone l’Ospedale Sant’Anna di Catanzaro, in persona del Dirigente Medico Ospedaliero, per ottenere il risarcimento del danno conseguente a preteso errore diagnostico dei sanitari che lo ebbero in cura presso il detto Ospedale.

Si costituì la Villa S.Anna SpA’ ed eccepì, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del Giudice adito; nel merito chiese il rigetto della domanda; in particolare sostenne che la controversia rientrava, sotto tutti i criteri di collegamento esistenti (artt. 19 e 20 c.p.c.), nella competenza del Tribunale di Catanzaro, e che alla stessa non era applicabile neanche il c.d. foro del consumatore (D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2) in quanto, essendo stata resa la prestazione nell’ambito del SSN, il paziente, alla luce dei principi di cui a Cass. 27391/2014, non poteva considerarsi “consumatore”.

scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5-7-2017, il Tribunale, con ordinanza 13-7-2017, esaminate le eccezioni formulate da parte convenuta in merito all’incompetenza territoriale e valutatane l’ammissibilità e la rilevanza, ha ritenuto opportuno pronunciarsi sulle stesse; di conseguenza, con la stessa ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 7-2-2018, poi rinviata al 22-2-2018; quindi, con ordinanza assunta alla detta udienza, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio ed ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, rinviando a successiva udienza per l’esame delle richieste istruttorie; nello specifico il Tribunale, attesa la “natura privatistica” della struttura sanitaria Villa Sant’Anna SpA, ha ritenuto applicabile, alla luce di Cass. 8093/2009 e 27391/2014, il foro del consumatore, e quindi quello della residenza dello stesso; di conseguenza, rilevato che l’attore era residente nel circondario dell’Ufficio adito, ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio.

Avverso detta ordinanza la Villa S.Anna SpA propone dinanzi a questa S.C. ricorso per regolamento necessario di competenza.

S.P. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In data 5-11-2018 il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile l’istanza di regolamento di competenza.

Diritto

OSSERVA

Con l’unico motivo la ricorrente sostiene l’erroneità dell’impugnata ordinanza per non avere il Tribunale di Crotone considerato che, come desumibile dalla documentazione in atri (frontespizio cartella clinica contenente specificazione che l’onere della degenza era del SSN), la prestazione erogata era stata resa a totale carico del SSN, sicchè, come affermato anche da Cass. 27391/2014, non poteva trovare applicazione nel caso in esame il codice del consumo, in quanto tra S.P. e Villa Sant’Anna (struttura convenzionata con il SSN) non era stato concluso un contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del SSN con addebito all’utente dei costi della prestazione (ovvero un intervento operatorio eseguito da un medico scelto dal paziente ed operante come libero professionista, sebbene nell’espletamento di attività intramuraria).

Contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale, il regolamento è innanzitutto ammissibile.

Per principio più volte ribadito da questa S.C. “anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione” (Cass. S.U. 20449/2014; conf. 5817/2005; 21561/2015; 20608/2016; v. di recente, anche 5354/2018, secondo cui “deve ritenersi ormai stabilizzato l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis c.p.c. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della “potestas iudicandi” sul punto ” (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 11657 del 12/05/2008; Cass. 25883/2010; Cass. 4986/2011).

Nel caso di specie l’ordinanza impugnata è stata preceduta dal complesso delle attività su evidenziate, e, in particolare dal formale invito a precisare le conclusioni, poi effettivamente precisate, sicchè non può dubitarsi dell’avvenuta separazione tra fase istruttoria e fase di decisione, e del consequenziale carattere di definitività assunto dalla detta ordinanza.

Nel merito il ricorso è infondato.

E’ vero, infatti, che “la disciplina di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perchè, pur essendo l’organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l’assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicchè se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la “ratio” dell’art. 33 cit.; sia perchè la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come “imprenditore” o “professionista” (Cass. 8093/2009; conf. Cass. 27391/2014 e 22133/2016).

Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha affermato che la ricorrente aveva espletato le sue prestazioni come clinica privata, e quindi (è da ritenere) al di fuori del S.S.N.; detta affermazione è stata contrastata dalla ricorrente, che ha dedotto che le prestazioni erogate erano state invece poste a canto del S.S.N. e che tanto era desumibile dal frontespizio della cartella clinica; siffatta cartella non è stata però rinvenuta tra gli atti prodotti in sede di regolamento di competenza (negli atti vi è solo la comparsa con indicazione dell’allegazione di tale cartella, ma la cartella non risulta poi effettivamente prodotta), e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione da questa S.C..

In conclusione, quindi, il ricorso, pur ammissibile, è infondato, sicchè va affermata la competenza per territorio del Tribunale di Crotone, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Non si provvede sulle spese, non avendo S. svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dart. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Crotone, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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