Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18460 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12825/2015 proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo

33, presso lo studio dell’Avvocato Ilario Leonino, rappresentato e

difeso dall’avvocato Giuseppe Borelli del Foro di Cremona, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L.E.R., AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE di BRESCIA,

CREMONA e MANTOVA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio

Cesare n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Gabriele Pafundi, che

la rappresentata e difende unitamente dall’Avvocato Antonino Rizzo

del Foro di Cremona, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1470/2014 della Corte d’appello di Brescia,

depositata l’11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3/07/2020 da Dr. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1470/2014, depositata in data 11/12/2014, – in controversia promossa da V.P., nei confronti dell’A.L.E.R. e del Comune di Cremona, al fine di sentire dichiarare l’invalidità del provvedimento di decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale popolare, nel dicembre 2001 (stante l’assenza dell’assegnatario nello stabile), per il venire meno del requisito della residenza nel Comune e nell’alloggio assegnatogli, con reiscrizione del suo nominativo nel registro dei residenti nel Comune e declaratoria di illegittimità dello sfratto intimatogli dal Comune nel 2008, nonchè per sentire accertare il suo diritto di riscatto dell’alloggio, ex L. n. 560 del 1993, in (OMISSIS), quale figlio di profughi provenienti dall’Istria, ed il conseguente obbligo dei convenuti di alienargli l’alloggio di cui era assegnatario, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario ed il difetto di legittimazione passiva del Comune, accolto le domande attoree, accertato la sussistenza del diritto di riscatto e delle condizioni per il trasferimento dell’alloggio, ai sensi della L. n. 513 del 1977 e succ. modifiche, a far data dal 9/3/2000, di comunicazione da parte dell’ALER dell’accettazione della domanda di riscatto (presentata nel dicembre 1994) e del prezzo di cessione deliberato, il cui pagamento (Lire 720.000) era stato regolarmente effettuato, con condanna dell’A.L.E.R. alla restituzione dei canoni di locazione versati dal V. dopo quella data;

-in particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il provvedimento di decadenza del V. dall’assegnazione dell’alloggio era intervenuto prima del formale trasferimento della proprietà dell’alloggio in capo al V., in quanto la comunicazione agli assegnatari in locazione, che abbiano presentato domanda di riscatto, del prezzo di riscatto non produce un effetto perfezionativo del contratto traslativo di vendita o del preliminare di tale atto, occorrendo un successivo atto traslativo tra il legale rappresentante dell’ente ed i singoli assegnatari conduttori, cosicchè se la proprietà dell’alloggio non era stata trasferita con la comunicazione del 9/3/2000 (relativamente soltanto al prezzo di cessione dell’alloggio), il Comune avrebbe potuto ancora legittimamente intimare lo sfratto; in ogni caso, il V., decaduto dall’assegnazione dell’alloggio, non poteva ottenere il riscatto, nè sussistevano i presupposti per la declaratoria dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita, ex art. 2932 c.c.;

– avverso la suddetta pronuncia, il V. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’A.L.E.R. Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, (che resiste con controricorso); la controricorrente ha depositato memoria.

– il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 513 del 1977, art. 27, comma 2, come modificato dalla L. n. 457 del 1978, art. 58, avendo la Corte d’appello errato nell’interpretazione dell’art. 27 citato, in relazione al quale il momento di stipulazione e conclusione del contratto di compravendita deve ritenersi quello in cui l’ente proprietario ha accettato la domanda di riscatto e comunicato il relativo prezzo, decorso il quale il Comune non aveva alcun potere di dichiarare la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 6, denunciando che detta disposizione contempla, tra i requisiti per il riscatto di alloggi ERP, solo la conduzione del predetto alloggio a titolo di locazione per un quinquennio almeno e l’essere in regola con il pagamento dei canoni, mentre dai requisiti a carattere reddituale sono esentati coloro che godono dello status di profughi, in base al successivo comma 24, cosicchè il provvedimento comunale di decadenza (con un successivo provvedimento del 2001, per mancanza del requisito della residenza, che faceva seguito a decreto del Comune del novembre 1999, per avere l’assegnatario fruito di un reddito complessivo superiore al doppio del limite di accesso all’edilizia residenziale pubblica, secondo l’assunto del V., decreto poi revocato) era illegittimo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

– è opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, attese le questioni di diritto correlate all’acquisizione della titolarità, in capo all’assegnatario di alloggio residenziale pubblico, di un diritto soggettivo alla stipula del contratto di compravendita, suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., laddove il procedimento attivato con la presentazione della domanda di riscatto si sia concluso con l’accettazione e la comunicazione del prezzo da parte dell’amministrazione, e ad un successivo provvedimento amministrativo di decadenza del privato dall’assegnazione;

– distinta ma simile controversia (ricorso n. 2323/2015) è stata parimenti rimessa alla Pubblica Udienza con ordinanza interlocutoria n. 10769/2020.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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