Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1846 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 28/01/2021), n.1846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7231-2019 proposto da:

P.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONEVIDNIERI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ANTONIETTA LIG-OR1, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO

CASARANO;

– ricorrente –

contro

G.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADRE

SEMERIA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUCE STASI,

rappresentata e difesa dall’avvocato UBALDO MACRI’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4173/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

OSSERVA

– G.G.M. citò in giudizio la vicina P.M.C., chiedendo che quest’ultima fosse condannata a riportare all’altezza del muro di cinta taluni alberi posti in prossimità del confine, nel rispetto dell’art. 892 c.c., u.c.;

– l’attrice propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace, che ne aveva rigettato la domanda e il Tribunale di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, per quel che qui ancora rileva, accolta l’impugnazione, condannò l’appellata “a mantenere l’albero d’arancio posto a ridosso del coi9/ine ad altera non eccedente la sommità del muro divisorio”;

– la P. ricorre avverso la statuizione d’appello sulla base di tre motivi e la G. resiste con controricorso;

– con il primo e il secondo motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per avere il Tribunale illogicamente screditato la prova per testi della ricorrente, la quale aveva dimostrato la potatura periodica dell’albero, sì da porlo al di sotto dell’altezza del muro di confine, privilegiando, per contro le fotografie prodotte dalla controparte, corroborate da prova per testi, non essendo ragionevole assegnare alla P. l’onere di documentare fotograficamente la potatura; inoltre, il Giudice dell’appello aveva affermato ricorrere l’ipotesi di cui al n. 2) dell’art. 892 c.c., poichè l’albero superava di 34 cm. i 2,5 m., senza tener conto del fatto che ciò era dipeso dalla mancata potatura per circa un anno nel rispetto dell’ordine del Giudice, volto al divieto d’immutazione dei luoghi;

– con il terso motivo la ricorrente oltre a dedurre violazione o falsa applicazione di legge, lamenta “illogica, apodittica ed omessa valuta.;:ione”, avendo la decisione impugnata recepito le misurazioni del CTU, il quale, oltre al fusto aveva anche misurato la chioma dell’albero, che, invece andava esclusa;

– l’insieme censuratorio non supera il vaglio d’ammissibilità, in quanto:

a) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014);

b) la sentenza d’appello, al contrario dell’assunto impugnatorio, ha, insindacabilmente, apprezzato, fornendo compiuta motivazione, le foto prodotte dall’appellante, dalle quali era dato trarre indubitabilmente che al momento dell’avvio della causa l’albero superava il muro di confine di 34 cm., situazione dei luoghi, inoltre, confermata dai testi;

c) le ulteriori osservazioni della ricorrente, oltre che dirette a un inammissibile vaglio di merito, sulla base di atti processuali non conoscibili in questa sede, collidono con il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 892 c.c., il quale, esonera il vicino dal rispetto della distanza nel solo caso in cui le piante (di alto fusto o meno) “siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro” di confine.

Diritto

CONSIDERATO

che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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