Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1846 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 28/01/2020), n.1846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21291-2018 proposto da:

P.M., nella qualità di Liquidatore della Società

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso GNOSIS FORENSE SRL, rappresentata

e difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– controricorrente –

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3804/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.M. nella sua qualità di liquidatore della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, società cancellata dal registro delle imprese a decorrere dal 16.6.2016, impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma ha respinto il reclamo dal medesimo proposto avverso la sentenza declararatoria del fallimento della società pronunciata dal giudice di primo grado su istanza di Equitalia e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso illustrati pure con memoria, ai quali resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso il deducente lamenta l’erroneità in diritto dell’impugnata decisione e, di riflesso, la nullità dell’intero giudizio svoltosi in violazione del principio del contraddittorio poichè l’istanza a tal fine proposta dall’intimata era stata notificata secondo quanto previsto dalla L. fall., art. 15, comma 3 (deposito presso la casa comunale) e non personalmente al deducente, quantunque egli fosse legittimato a contraddire nella sua veste di legale rappresentante della società estinta.

3. Il motivo non ha fondamento.

E’ principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte – e riaffermato anche successivamente (Cass., Sez. VI-I, 27/10/2017, n. 25701) alla pronuncia asseritamente di segno contrario indicata dal ricorrente, che riguarda peraltro il diverso problema della legittimazione a contraddire – che “in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della L. fall., art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile per qualsiasi ragione – la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede” (Cass., Sez. I, 13/09/2016, n. 17946).

4. Nè da detto enunciato mostra di deflettere l’obiter su cui si intrattiene, in senso asseritamente contrario, il precedente di questa Corte richiamato in memoria (Cass., Sez. I, 22/08/2018, n. 20957), giacchè esso, pur appellandosi all’art. 145 c.p.c. onde statuire della ritualità di una pregressa notificazione, menziona il solo dell’art. 145 c.p.c., comma 1 che prevede la notifica presso la sede della società – nella specie più esplicitamente disciplinata, senza generare violazioni costituzionali di sorta, dalla L. fall., art. 15 (Corte Cost. sent. 146 del 2016 – e non il comma 3 che prevede in via gradata la notifica in persona del legale rappresentante della società a si riporta invece il ricorrente.

5. Con il secondo motivo di ricorso il deducente lamenta ancora l’erroneità in diritto dell’impugnata decisione poichè la Corte d’Appello, nel rigettare il reclamo, non aveva rilevato l’intervenuta prescrizione dei crediti insoluti dedotti a fondamento dell’istanza di fallimento, prescrizione in ragione della quali l’insolvenza si sarebbe ridotta al di sotto della soglia di fallibilità.

6. Il motivo è inammissibile poichè non intercetta la ratio decidendi.

La Corte, dando atto che la condizione di insolvenza prescinde da ogni indagine sull’effettiva esistenza dei crediti a supporto dell’istanza, ha altresì osservato che, una volta divenuto il credito irretrattabile per effetto della sua mancata impugnazione nei termini previsti dalla legge, l’eccezione di prescrizione attiene al merito della pretesa e la sua cognizione è riservata al giudice competente per il merito.

In breve la Corte d’Appello ha chiuso il giudizio davanti a sè senza occuparsi dell’eccezione di prescrizione in quanto la cognizione su di essa spetta ad altro giudice, sicchè la doglianza che intende invece censurare proprio il fatto che la Corte non abbia rilevato la prescrizione si rivela eccentrica rispetto alla ratio decidendi.

7. In conclusione il ricorso va respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA