Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1846 del 28/01/2010
Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 14/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1846
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI
84, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO LUIGI, che la rappresenta
e difende, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio
dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato
BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;
– controricorrente –
e contro
GEST. LINE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI NAPOLI SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 91/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 09/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
14/12/2009 dal Consigliere Dott. BERNARDI Sergio;
udito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.A. impugnava l’accertamento della tassa rifiuti solidi urbani dovuta per l’anno 1991 al Comune di Napoli, per l’abitazione di via (OMISSIS). Sosteneva che il Comune non avrebbe potuto estendere retroattivamente l’accertamento al 1991 in base alla denuncia da lei presentata nel 1994. Il ricorso e’ stato respinto in primo ed in secondo grado. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con quattro motivi di violazione di legge e vizio di motivazione. Il Comune di Napoli resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso, rubricati come violazione di legge (art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, art. 11 preleggi, L. n. 212 del 2000, artt. 3 e 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71) e difetto di motivazione su punti essenziali della controversia. Le doglianze si riassumono nelle tesi che l’accertamento – in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 2 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 -sarebbe stato esteso a periodo di imposta (2001) anteriore a quello precedente la data di presentazione della denuncia (10.03.2004), senza regolare e tempestiva iscrizione a ruolo del tributo richiesto tramite l’esattore, e senza che il Comune (come prescrive la L. n. 212 del 2000, art. 5) avesse provveduto a predisporre e porre a disposizione dei contribuenti un testo coordinato di tutte le disposizioni legislative ed amministrative vigenti in materia tributaria. Violazioni di legge denunciate come motivi di appello che non avrebbero ottenuto risposta adeguata nella motivazione della sentenza impugnata, pertanto incorsa anche nel vizio di omesso esame.
Il ricorso e’ inammissibile, perche’ non rispetta la previsione dell’art. 366 bis c.p.c. che, nella formulazione vigente alla data di pubblicazione della sentenza della CTR, richiedeva che i motivi di ricorso per Cassazione previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, e 4, dovessero concludersi con la formulazione di un quesito di diritto, riflettente il principio giuridico asseritamente violato dalla pronuncia impugnata. I motivi prospettati ex art. 360 c.p.c., n. 5 come vizi di motivazione denunciano del resto la omessa o insufficiente considerazione non di fatti materiali decisivi della causa, ma di quelle stesse argomentazioni giuridiche che integrano le denunciate violazioni di legge. Sono pertanto anch’essi inammissibili, perche’ si risolvono nella reiterazione delle doglianze inammissibili per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c..
Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010