Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1846 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1846 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 28736-2016 proposto da:
MARE SNC AGENZI A DI ASSICURAZIONE DI DAVIDE
JOUVE E GIORGIO JOUVE, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato VITTORIO GOBBI;

– ricorrente contro
COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO (. 201-1RIZI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato) ANTONIITTA ROS
NIEIADORO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 25/01/2018

avverso la sentenza n. 2419/2016 del TRIBUNALI:, di TORINO,
emessa il 29/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Ric. 2016 n. 28736 sez. M2 – ud. 26-10-2017
-2-

RG. 28736 del 2016 Società Ma.Re contro Comune di Torino

Il Collegio preso atto
che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata
della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso
parzialmente fondato: è fondato il secondo motivo del ricorso

motivo dato che le sentenze della Corte Costituzionale statuiscono
soltanto per il futuro.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta
che La società Ma.Re proponeva appello avverso la sentenza n.
2711 del 2015 con la quale il Giudice di Pace Torino rigettava
l’opposizione proposta dall’odierna appellante avverso l’ordinanza
ingiunzione emessa dal Comune di Torino, a seguito di verbale
elevato dalla Polizia Municipale di Torino 1’8 gennaio 2015 per
violazione dell’art. 142 CdS, accertata con apparecchiatura
Telelaser TRU-CAM debitamente omologata perché superava di
oltre 60 KM/h il limite consentito di 50 Km/h II ricorrente aveva
eccepito l’omessa segnalazione della postazione di controllo,
omessa indicazione dei motivi che aveva reso impossibile la
contestazione immediata, omessa taratura periodica.
Con l’unico motivo di impugnazione la società Ma.Re’la violazione
e/o falsa applicazione della legge 277/1991 e dell’art. 7 comma 10
del Dlgs 150 del 2011. In particolare, l’appellante lamentava che il
velocimetro non sarebbe mai stato mai sottoposta a taratura
periodica e invocava l’applicazione del decisum della Corte
Costituzionale di cui alla sentenza n. 113 del 2015.
Il Tribunale di Torino rigettava l’appello e condannava l’appellante
al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di
Torino la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato
1

relativo alla liquidazione delle spese giudiziali. Infondato il primo

RG. 28736 del 2016 Società Ma.Re contro Comune di Torino

l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 comma 6 del Codice della
Strada ” nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature
impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità
siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura”
non applicabile al caso in esame perché le sentenzt della Corte

retroattiva.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società
Ma.Re. per due motivi. Il comune di Torino ha resistito con
controricorso.
Ragioni della decisione
1.= In parziale riforma della proposta del relatore e su esplicita
proposta dello stesso il Collegio ritiene che sia fondato il primo
motivo del ricorso con il quale la società Ma.Re lamenta la
violazione/o falsa applicazione dell’art. 136 cost. dell’art. 1 della
legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1 e della legge di attuazione
11 marzo 1953 n. 87 nonché della legge n. 273 del 1991 norma
Uni EN 30012 dell’art. 45 CdS e dell’art. 345 DPR 495/1992 (reg.to
esec. CdS) dell’art. 7 comma 12 Dlgs 150 del 2011 e dell’art. 2697
cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Secondo la ricorrente, il
Tribunale di Torino avrebbe errato nel non aver applicato il decisum
della Corte costituzionale, perché non avrebbe tenuto conto che il
decisum della Corte costituzionale incideva su una norma ancora
applicabile stante la pendenza di lite.
1.1. = Il motivo è fondato per le ragioni qui indicate.
Ai sensi dell’art 136, co. 1 cost. «Quando la Corte dichiara
l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione”. Pertanto, la norma di
cui è dichiarata la illegittimità costituzionale cessa di avere efficacia

costituzionale hanno efficacia per il futuro e non hanno un’efficacelg,

RG. 28736 del 2016 Società Ma.Re contro Comune di Torino

erga omnes e non può trovare applicazione solo nelle situazioni
giuridiche definite, ovvero, nei rapporti che debbano ritenersi
esauriti: o perché prescritti o perché rinunziati dal suo titolare o
perché risolti con sentenza passata in giudicato. E, al contrario, la
pronuncia costituzionale di accoglimento interessa tutti i rapporti,

giuridica da disciplinare, anche i rapporti ancora sub iudice, non
definiti da sentenza passata in giudicato. Il giudice, sia pure il
giudice di legittimità, nel risolvere la questione posta al suo esame
non può tener conto, ovvero, non può riferire alla vicenda oggetto
del giudizio, la norma dichiarata incostituzionale (Cass. 3642/2007;
n. 8548/2003; n. 17184/2003; n. 113/2004). La ratio che giustifica
una siffatta interpretazione risiede nel principio per cui la pronuncia
di incostituzionalità può esplicare effetti nell’ordinamento se la
norma su cui la stessa viene ad incidere è ancora applicabile: ed è
ciò che accade allorquando il rapporto giuridico dalla medesima
regolato non possa considerarsi “esaurito”, come è avvenuto nel
caso in esame stante la pendenza della lite incentrata sulla norma
giudicata contraria a costituzione (Cass. SSUU n. 11135 del 2016)
Pertanto, ha errato il Tribunale di Torino nell’escludere gli effetti
della sentenza costituzionale n. 113 del 2015 che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 comma 6 del CdS, al giudizio
de quo posto che la vicenda sub iudice era immediatamente
interessata dalla suddetta norma.
2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o
falsa applicazione del DM Giustizia n. 55 del 2014 (art. 360 n. 3
cod. proc. civ.). La ricorrente si duole della violazione dei massimi
tariffari stabiliti dal DM. N. 55 del 2014 e, dunque, postula un
errore di diritto nella parte della sentenza relativa alla liquidazione
delle spese di lite.

per così dire “aperti” ritenendo rapporto “aperto”, o situazione

RG. 28736 del 2016 Società Ma.Re contro Comune di Torino

2.1. = Il motivo rimane assorbito nell’accoglimento del precedente
motivo.
In definitiva va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il
secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al
Tribunale di Torino nella persona di altro Magistrato anche per il

PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale
di Torino nella persona di altro Magistrato, anche, per il
regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda
della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 26 ottobre
2017
Il Presidente

regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

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