Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18459 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25631/2011 R.G. proposto da:

D.P., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Luigi

Pannarale, con domicilio eletto in Roma, via Calabria, n. 56, presso

lo studio dell’Avv. Giovanni D’Amato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 52/8/10 depositata il 9 settembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio

2017 dal Consigliere Iannello Emilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che D.P., ingegnere, propone ricorso per cassazione, con due mezzi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto dal contribuente ritenendo legittimo il diniego del rimborso Irap richiesto per gli anni dal 1998 al 2004;

che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis. c.p.c.;

considerato che con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che con il secondo egli poi denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che dalla sentenza impugnata non è dato comprendere quali siano gli elementi che hanno indotto i giudici d’appello a ravvisare la sussistenza di un’autonoma organizzazione a supporto dell’attività professionale svolta, essendosi essi limitati ad un generico richiamo dei principi di carattere generale applicabili alla fattispecie nonchè al rilievo secondo cui “lo studio libero-professionale… è distinto e separato dalla… abitazione e postula la presenza di tutta una serie di apparecchiature e strumentazioni scientifiche del tutto peculiari e necessarie all’esercizio” della professione, senza alcuno specifico riferimento ai singoli anni e alle singole voci; lamenta inoltre, il ricorrente, che manca una valutazione degli elementi da esso forniti, in particolare per quanto concerne la riferibilità dei compensi corrisposti a terzi negli anni 2000 e 2001 a prestazioni occasionali, peraltro per importi trascurabili;

ritenuto che è fondato il secondo motivo di ricorso;

che, invero, l’affermazione, nella fattispecie concreta, della rilevanza ai fini che occupano dei dati esposti nei quadri RE delle dichiarazioni dei redditi (quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni mobili di costo unitario superiore a Euro 516,46; spese relative agli immobili sostenute negli anni per importi compresi tra Euro 1.729,61 e Euro 7.154,00; compensi corrisposti a terzi negli anni 2000, 2001 e 2002 per importi compresi tra Euro 2.859,11 e Euro 7.039,82) non è sorretta da adeguata motivazione;

che quella esposta risulta, infatti, sostanzialmente apodittica, risolvendosi in affermazioni generiche e meramente descrittive di dati di fatto in sè neutri in assenza di alcuna argomentata valutazione e, comunque, mancanti di alcun concreto riferimento agli elementi considerati che consenta di apprezzare la congruenza della conclusione esposta e il percorso logico seguito per giungere ad essa;

che è appena il caso al riguardo di rammentare che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di insufficiente motivazione ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato; il giudice deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall’adottata decisione (v. ex multis, Cass. 12/11/1997, n. 11198);

che tale onere non risulta nella specie in alcuna misura assolto, avendo la C.T.R. omesso alcuna valutazione dei dati considerati – in particolare quanto a entità, destinazione, sistematicità dei compensi – che potesse giustificare l’attribuzione ad essi di valenza indiziaria nel senso esposto in sentenza;

che in accoglimento del predetto motivo la sentenza va cassata con rinvio al giudice a quo, rimanendo assorbito l’esame del primo motivo;

che al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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