Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18459 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8897-2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MAMBELLI MASSIMO;

– ricorrente –

contro

ROMAGNOLA STRADE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA DEL CASTAGNO

64, presso lo studio dell’avvocato BASSANI PETRA, rappresentata e

difesa dagli avvocati PEDRIZZI ALESSANDRO, MARTELLI ALESSANDRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 846/2017 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata

il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza 242/2014 del 6-3-2014 il Giudice di Pace di Forli rigettò la domanda proposta da D.S. nei confronti di Romagnola Strade SpA diretta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 3.025,00, quale costo sopportato dall’attrice per la riparazione della propria recinzione (sita in (OMISSIS)), danneggiata il 6-22012 dalla convenuta durante l’attività di pulizia delle strade da neve e ghiaccio; nello specifico il Giudice di Pace rilevò che, in base alle risultanze istruttorie, la rottura della recinzione della proprietà attorea non poteva essere inequivocabilmente ricondotta allo scarico del ghiaccio eseguito dai mezzi della convenuta, “in quanto la struttura ben avrebbe potuto cedere già per il peso della neve ammassata in grande quantità nei giorni precedenti dai mezzi appartenenti ad altre ditte di pulizia”.

Con sentenza 1677/2014 del 13-9-2017 il Tribunale di Forlì ha rigettato l’appello proposto dalla D., confermando l’impugnata sentenza; in particolare il Tribunale ha ribadito che la D. non aveva fornito, come invece suo onere, alcun concreto elemento probatorio in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta della Romagnola Strade SpA ed il danno lamentato; al riguardo ha precisato che dalle deposizioni testimoniali (v. testi P., R. e C.) nonchè dalle dichiarazioni rese dal 1.r. della società convenuta in sede di interrogatorio formale e dalla documentazione in atti (v. piano operativo di intervento) si poteva chiaramente desumere che nella zona in cui era posta la recinzione dell’attrice erano intervenute, prima ancora della società convenuta, altre imprese coordinate dalla Protezione Civile, le quali, tramite l’impiego di spazzaneve, avevano già accumulato la neve sulla recinzione stessa, al punto da non renderla più visibile; la Romagnola Strade SpA si era occupata solo della rimozione ed accatastamento del ghiaccio previa sua frantumazione, mentre l’accatastamento della neve era da imputarsi ad altre imprese; prive di significativo rilievo erano, invece, le deposizioni dei testi D. e M.; in ogni modo, ferma restando la mancata dimostrazione del detto nesso di causalità, sussisteva comunque l’esimente della forza maggiore e dell’adempimento del dovere, posta l’eccezionalità delle nevicate nel detto periodo e l’obbligo del Comune (adempiuto tramite imprese incaricate) di provvedere a mantenere le condizioni minime per garantire la mobilità e la sicurezza della circolazione stradale.

Avverso detta sentenza D.S. propone ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi.

La Romagnola Strade SpA resiste con controricorso.

Diritto

RILEVATO

Che:

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del combinato disposto dell’art. 116 c.p.c. e art. 2733 c.c., si duole che il Tribunale non abbia attribuito valore di piena prova legale alla confessione giudiziale resa da S.G., l.r. della Romagnola Strade SpA., il quale, in sede di interrogatorio fotiiiale, aveva tra l’altro riconosciuto che in data 6-2-2012 i lavori di sgombero della strada su cui si trovava la proprietà dell’attrice erano stati affidati proprio alla Romagnola Strade SpA..

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- violazione del combinato disposto degli artt. 116 c.p.c. e 2735 c.c., si duole che il Tribunale non abbia attribuito valore di piena prova legale alla confessione giudiziale costituita dalla missiva del 3-9-2012, con la quale la Romagnola Strade SpA aveva riconosciuto che le macchine impegnate nella spalatura della neve erano di sua proprietà e che il danno poteva essere stato causato dall’eccessivo accumulo di neve.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 116 c.p.c., si duole che il Tribunale non abbia attribuito valore di piena prova legale all’atto pubblico costituito dal piano operativo di intervento del Comune della sera del 6-2-2012, ove era attestato che la Romagnola Strade SpA era l’unica addetta alle pulizie di via (OMISSIS).

Con il quarto e quinto motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 116 c.p.c. (quarto motivo) nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza (quinto motivo), si duole che il Tribunale abbia attribuito valore di piena prova ad elementi istruttori soggetti al suo prudente apprezzamento (in particolare: piano operativo redatto dal coordinatore geometra P.G. e testimonianza del geometra R.D.).

Con il sesto motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che il Tribunale non abbia considerato che con comunicazione 14-3-2012 il Comune di Forli aveva indicato quale affidataria dei lavori di pulizia e sgombero delle strade cittadine nel periodo 2/12-2-2012 la Società Consortile Dedalo a r.l. e che quest’ultima aveva a sua volta comunicato di avere incaricato della pulizia di via (OMISSIS) la sera del 6-2-2012 esclusivamente la convenuta Romagnola Strade SpA.

Il ricorso è, in via preliminare, complessivamente inammissibile, perchè con nessuno degli indicati motivi viene censurata l’autonoma ratio decidendi (alternativa a quella della carenza di prova del nesso causale tra condotta ed evento dannoso) sulla quale è fondata la statuizione di rigetto della domanda, e cioè che la condotta della convenuta era comunque dipesa da forza maggiore o adempimento del dovere (v. pag. 6, ultime dei righe, sentenza Tribunale).

In ogni modo il ricorso è inammissibile anche con riferimento alla residua ratio decidendi (carenza di prova del nesso causale tra condotta ed evento dannoso)

Il primo motivo, con il quale (come detto) si addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato come confessione giudiziale una dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale dal L.R. della resistente (dichiarazione conforme a quella dallo stesso resa in sede di prima udienza), è inammissibile, in quanto non correlato con la impugnata sentenza.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, infatti, il Tribunale non ha negato il preteso fatto integrante la confessione (e cioè che i lavori di sgombero della strada fossero stati affidati in data 6-2-2012 alla società convenuta) ma, in esito a valutazione delle risultanze istruttorie, ha ritenuto insussistente il nesso causale tra siffatti lavori ed il danneggiamento della recinzione medesima (al riguardo, nello specifico, condividendo quanto affermato anche dal primo Giudice, sulla base dell’accertato intervento in precedenza di altre imprese che avevano già accumulato la neve sulla recinzione al punto da non renderla più visibile, ha ritenuto possibile che il danneggiamento della rete di recinzione fosse dovuto al peso della neve ammassata dai mezzi di pulizia nei giorni precedenti).

Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla dichiarazione della stessa circostanza resa dal L.R. della resistente in prima udienza; dichiarazione che peraltro, resa in tale sede, non ha neanche natura confessoria ma solo ammissiva del fatto.

Il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente perchè tra loro connessi, sono inammissibili per le stesse ragioni su evidenziate in relazione al primo motivo, non incidendo il contenuto della riportata missiva ed il contenuto del detto piano (peraltro di non agevole comprensione) sul giudizio del Tribunale di insussistenza del nesso causale, formulato (come detto) sulla base dell’accertato intervento in precedenza di altre imprese.

Anche il quarto ed il quinto motivo, anch’essi da esaminare insieme perchè connessi, sono inammissibili.

E’ vero, infatti, che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale si è attenuto al detto principio della libera valutazione delle prove, senza attribuire alle stesse (come invece sostenuto dal ricorrente) alcun valore di piena prova legale.

Il sesto motivo è inammissibile in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014, secondo cui, in particolare, “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”).

Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun omesso “fatto storico” (nel senso su precisato), ma si è limitato a denunciare l’omesso esame, da parte del Tribunale, di due documenti, aventi peraltro per oggetto la circostanza, non decisiva (per quanto su evidenziato), che il giorno 6-2-2012 la Romagnola Strade SpA abbia provveduto alle operazioni di pulizia dalla neve e dal ghiaccio della strada in questione. Alla stregua di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA