Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18459 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 06/08/2010), n.18459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.B., A.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato

CARLINO PIETRO, rappresentati e difesi dall’avvocato MICELI VINCENZO,

come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

G.G., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 176/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/02/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che si riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – I coniugi G.B. e A.B. impugnano la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 176 del 2006, emessa il 20 gennaio 2006 e pubblicata il 16 febbraio 2006 e non notificata, che rigettava il loro appello alle sentenze, definitiva e non definitiva, del Tribunale di Trapani, che provvedeva a quanto necessario per sciogliere la comunione, su una casa e su alcuni terreni in Alcamo, esistente tra i ricorrenti e gli intimati, G. G. e M.A., rigettando la domanda riconvenzionale dei G.B. e A.B. in ordine all’accertamento della loro proprieta’ esclusiva del fabbricato e di usucapione dei terreni.

La Corte territoriale, adita dai G.B. e A. B., ammetteva ed espletava le prove testimoniali dedotte in primo grado in ordine alla domanda riconvenzionale ed all’esito confermava le decisioni del primo giudice, rigettando l’appello.

2. – I ricorrenti articolano due motivi di ricorso con il quale lamentano (1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. non applicati dalla Corte e (2) vizio di motivazione riguardo al possesso esclusivo o ultraventennale dei terreni escluso dalla Corte territoriale.

3. – Gli odierni intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

4. – Veniva attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. con conclusioni della Procura Generale per la declaratoria della manifesta infondatezza del ricorso.

5. – Il ricorso e’ infondato e va respinto.

Le doglianze, pur facendo riferimento a violazioni di legge e a vizi di motivazione, da cui la sentenza impugnata e’ immune, si risolvono in una inammissibile richiesta di riesame del merito attraverso una rivalutazione delle risultanze probatorie.

Piu’ specificamente, il primo motivo e’ infondato, non sussistendo le violazioni di legge denunciate. I ricorrenti affermano che, a fronte della prova fornita del loro possesso ultra ventennale (acquisto del terreno (OMISSIS), costruzione del fabbricato (OMISSIS), domanda di divisione del (OMISSIS)) ed in assenza di prove contrarie, la Corte territoriale aveva erroneamente rigettato la loro domanda di usucapione. Affermano che sarebbe spettato agli odierni intimati provare l’avvenuto esborso della meta’ delle spese di costruzione del fabbricato.

Occorre osservare che la Corte territoriale, nella sua ampia, adeguata e convincente motivazione, premessa l’incontestata circostanza che l’acquisto del bene immobile era avvenuto in comproprieta’ e correttamente evidenziato in diritto che, a fronte di una situazione di compossesso, chi agisce per far dichiarare l’usucapione in suo favore della quota del comproprietario ha l’onere di dimostrare il possesso esclusivo, animo domini, sulla cosa comune la prova testimoniale non era risultata sufficiente a suffragare la pretesa in riconvenzionale, dacche’, sebbene fosse emerso che i comproprietari si erano astenuti dall’uso della cosa a fronte della presenza sul posto dei soli ricorrenti, era, tuttavia, mancata, nella prova offerta da parte di costoro, una dimostrazione idonea e convincente ch’essi avessero altresi’ posto in essere quegli atti d’inequivoca e percepibile opposizione i quali soltanto, in quanto manifestamente finalizzati ad escludere il compossesso del comproprietario, rappresentano gli elementi imprescindibili onde potersi riconoscere l’usucapione in danno di quest’ultimo.

A tal fine, precisa la Corte territoriale, neppure era risultata sufficiente la costruzione del fabbricato, essendo mancata la prova della realizzazione dello stesso da parte dei soli ricorrenti, dovendosi anzi giungere alla conclusione opposta in relazione a due elementi presuntivi: la costruzione del fabbricato in epoca molto vicina all’acquisto in comproprieta’ del terreno e la natura bifamiliare della casa realizzata, volta ad ospitare due diversi nuclei familiari.

Trattasi d’elementi di giudizio plurimi e concordanti idonei a legittimare, in corretta applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., la presunzione della costruzione contestuale delle due porzioni dell’immobile in funzione dell’attribuzione a ciascuna delle due parti coacquirenti e comproprietarie del suolo edificatorio e contitolari, in quanto tali, anche del compossesso sull’edificato, mentre rimaneva estranea all’accertamento dei rapporti di natura reale, regolati dall’art. 934 c.c. e segg., la questione del pagamento delle spese di costruzione.

In definitiva, il giudice dell’appello non e’ incorso in alcuna violazione di legge, applicando correttamente i principi affermati da questa Corte al riguardo e ha fornito una motivazione, ampia adeguata ed esente dai vizi logici denunciati col secondo motivo, peraltro in modo generico e senza attaccare specificamente la complessa ratio decidendi esposta. Parte intimata non avendo svolto attivita’ difensiva, non v’ha luogo a pronunzia sulle spese.

P.T.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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