Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18459 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18459 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,

Via

dei

Portoghesi,

12

è

domiciliata,

RICORRENTE
CONTRO
SABATINO MANUELA, residente a Napoli,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.218/46/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 46, in data
04.05.2010, depositata il 15 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 Giugno 2013, dal Relatore Dott.

Data pubblicazione: 01/08/2013

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott.ssa Antonietta Carestia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.22067/2011 proposto

stato chiesto, ai sensi degli artt. 366 e 380 bis cpc,
il rigetto dell’impugnazione per manifesta
infondatezza, sulla base del principio, in tema di
motivazione degli atti di catastazione da ultimo
affermato dalla Corte con le sentenze n. 9629/2012,
n.11370/2012, n.11371/2012, secondo cui, in tema di
riclassificazione di immobili, già dotati di rendita, è
stato affermato che “Quando procede all’attribuzione
d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità
immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del
Territorio deve specificare se tale mutato classamento
è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità
immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione
dei parametri relativi alla microzona, in cui si
colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia
deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute.
Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla
microzona, a seguito di significativi e concreti
miglioramenti del contesto urbano; rendendo così
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dall’Agenzia del Territorio contro Sabatino Manuela, è

possibile

la

conoscenza

dei

presupposti

del

riclassamento da parte del contribuente” .
La Corte,
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

principio e non inducendo a diverso opinamento le
argomentazioni svolte dall’Agenzia del Territorio, il
ricorso, proposto dall’Agenzia del Territorio nei
confronti di Sabatino Manuela, per la cassazione della
sentenza della CTR di Napoli n.218/46/2010, depositata
il

15.06.2010,

va

rigettato,

per

manifesta

infondatezza;
Considerato, in vero, che questa Corte ha già affermato
(

sent.

9629/2012,

11370/2010,

11371/2010)

che

l’Agenzia del Territorio, quando procede
all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad
un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve
specificare se tale mutato classamento è dovuto a
trasformazioni specifiche subite dalla unità
immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione
dei parametri relativi alla microzona, in cui si
colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte
del contribuente;
Considerato, pure, che la tesi secondo cui, pur dopo
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Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso

l’entrata

in

vigore

della

legge

311/2004,

persisterebbe il potere dei Comuni di dare impulso al
procedimento dell’amministrazione finanziaria di
riclassificazione ex art. 3, comma 58, l. 662/96 degli

palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari
aventi medesime caratteristiche, non risulta decisivo
per la controversia in questione;
Ritenuto, infatti, che i presupposti dei poteri
d’impulso attribuiti ai Comuni dalle disposizioni di
cui all’articolo 3, comma 58 della legge n. 662/96 e
all’ art. l comma 335 L. 311/04 sono
diversi, giacchè

completamente

mentre nella prima si prevede una

comparazione tra classamenti (e, conseguentemente, tra
rendite catastali) di singoli immobili e non si opera
nessun riferimento ai valori del mercato immobiliare
(né con riferimento all’immobile oggetto della
richiesta di riclassificazione, né con riferimento agli
immobili assunti come parametro del giudizio compativo
di palese non congruità del classamento del primo) nella seconda assume invece rilievo proprio il valore
di mercato degli immobili, e, d’altronde, che il
valore di mercato rilevante quale presupposto per la
richiesta di riclassificazione non è quello di un
singolo immobile, bensì il valore medio di mercato di
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immobili il cui classamento risulti non aggiornato o

una intera microzona che rileva non per sè stesso, ma
se ed in quanto il suo rapporto con il valore medio
catastale della stessa microzona si discosti
significativamente dall’analogo rapporto relativo all’

Considerato che la non coincidenza

dei presupposti

applicativi del comma 58 dell’articolo 3 della legge
n. 662/96 rispetto a quelli di cui ai commi 335 e 336
dell’articolo l della legge n. 311/04 del 2004, ed il
disposto del’articolo 7 della legge 212/00- laddove
prescrive che negli atti dell’amministrazione
finanziaria vengano indicati “i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’amministrazione”- comportano che la
revisione della classificazione di un immobile deve
essere motivata in termini che esplicitino in maniera
intellegibile le specifiche giustificazioni della
riclassificazione concretamente operate che, d’altro
canto, è la conoscenza di tali presupposti che consente
al contribuente di valutare l’opportunità di impugnare
l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come
richiesto dall’ art. 18 D.Lgs.vo 546/92, le doglianze;
Considerato, conclusivamente, che la motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile, già
munito di rendita catastale, deve esplicitare se il
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insieme delle microzone comunali;

nuovo classamento sia

stato adottato, ai sensi del

comma 336 dell’articolo 1 l. 311/04,

in ragione di

trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare,
recando, in tal caso, l’analitica indicazione di tali

stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo l
l. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri
catastali della microzona in cui l’immobile è situato,
giustificata dal significativo scostamento del
rapporto tra valore di mercato e valore catastale in
tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’
insieme delle microzone comunali,
caso,

recando, in tal

la specifica menzione dei suddetti rapporti e

del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58
dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata
manifesta incongruenza tra il precedente classamento
dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati
similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in
tal caso, la specifica individuazione di tali
fabbricati,

del

loro

classamento

e

delle

caratteristiche analoghe che li renderebbero similari
all’unità immobiliare oggetto di rilassamento;
Considerato che la decisione impugnata, che a tali
regole si è sostanzialmente attenuta rilevando il vizio
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trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia

dell’atto di classamento, per tutte le considerazioni
svolte non giustifica le formulate doglianze;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti
per una pronuncia sulle spese del giudizio;

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 27 Giugno 2013.

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

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