Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18458 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13144-2018 proposto da:

D.P.A.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MAZZINI N. 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLA BASTIANELLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO POTENA e LUIGI

FALLUCCHI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI LEGALE

FOGGIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3140/2017 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ.

DIST. di FOGGIA, depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

D.P.A. proponeva ricorso avverso l’atto di rettifica e di liquidazione emesso dalla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Foggia con cui veniva contestato un maggior valore imponibile rispetto a quello dichiarato nell’atto di permuta.

La CTP di Foggia con sentenza n. 256/2016 accoglieva il ricorso annullando l’avviso di accertamento. Interposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Puglia con sentenza in data 2.11.2017 in parziale accoglimento dell’appello determinava il valore degli immobili in Euro 530.000,00.

Avverso detta pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Parte intimata non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, la Corte osserva che la contribuente ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto;

tale atto peraltro risulta notificato, anche se non prescritto, alla controparte non costituita;

il rispetto delle formalità previste dall’art. 390 c.p.c. è condizione sufficiente per dichiarare la estinzione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell’art. 306 c.p.c., comma 1 (secondo cui “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”), con la conseguenza che la rinunzia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti (Civile Sent. Sez. 5 Num. 28538 Anno 2019).

La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.

Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 -01; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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