Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18458 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17213/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Studio Legale Associato Avv.ti A.C. e P.C.,

rappresentati e difesi da sè stessi, con domicilio eletto in Roma,

via Fabio Massimo, n. 107, scala C, int. 5, presso lo studio

dell’Avv. Ida Palange;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Molise, n. 23/03/10 depositata il 5 maggio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio

2017 dal Consigliere Iannello Emilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre mezzi, nei confronti dello Studio Legale Associato Avv.ti A.C. e P.C. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale del Molise ha respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo illegittimo – conformemente alla decisione di primo grado – il silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2002 al 2004, e ciò in ragione della divisata mancanza del presupposto di un’attività autonomamente organizzata;

considerato che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione deL D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. omesso di considerare che l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè l’onere economico non sia di particolare importanza, con effetti sinergici di accrescimento della capacità produttiva;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce inoltre error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla questione – espressamente prospettata come motivo di appello – dell’efficacia preclusiva dei condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 7, cui la parte aveva aderito per l’anno d’imposta 2002;

che col terzo motivo deduce comunque violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9, per non avere la C.T.R rilevato che l’adesione al condono determina l’estinzione dell’eventuale diritto al rimborso di somme corrisposte in eccesso, in relazione all’annualità di imposta oggetto di definizione;

ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di giudicato esterno opposta dal controricorrente, in quanto formatosi sulla sentenza n. 35/4/06 emessa dalla stessa C.T.R. a conclusione di separato giudizio tra le stesse parti che ha accolto analoga istanza di rimborso Irap per gli anni dal 1998 al 2000;

che occorre al riguardo rammentare che, secondo il noto principio affermato da Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916, l’autonomia dei periodi d’imposta e l’indifferenza, per le imposte sui redditi, della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, il giudicato può trovare spazio in materia tributaria solo ove riguardi “gli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente”, non anche invece con riferimento “ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili)”;

che nel caso in esame è alla seconda categoria che va evidentemente ricondotto il fatto oggetto di accertamento (negativo) nel separato giudizio, in quanto rappresentato dal presupposto d’imposta, identificato nell’esistenza di una autonoma organizzazione;

che a fortiori nessun effetto preclusivo può poi riconoscersi al provvedimento – di cui riferisce il controricorrente nella memoria datata 23/7/2014 – con il quale l’Agenzia delle entrate ha accolto l’istanza di reclamo-mediazione presentata, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 17 – bis, in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dello stesso studio associato per Irap in relazione agli anni 2007 e 2008;

ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, di rilievo preliminare e congiuntamente esaminabili, sono fondati;

che, invero, secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9,la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, Irap): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata; ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cass. n. 3682 del 2007);

che tale principio è enunciato non già sulla base della incompatibilità assoluta tra l’istanza di rimborso e la domanda di condono, ma sulla specifica previsione secondo cui la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate, anche ai fini Irap (art. 7, comma 13, ult. parte, e art. 9, comma 9, ult. parte, di identico tenore), con tali dichiarazioni intendendosi solo quelle contenenti la specifica indicazione del credito richiesto (Cass. 2002/25240);

che, pertanto, dato il tenore identico delle previsioni riguardanti la L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9, deve essere data continuità al principio enunciato, non emergendo serie e contrarie argomentazioni, utili al suo superamento (Cass. 2008/7729);

ritenuto che è altresì fondato il primo motivo di ricorso;

che sulla res controversa sono, infatti, intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito il seguente principio di diritto: “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione” (Cass. Sez. U, 14/04/2016, n. 7371: principio affermato riguardo a società semplice esercente attività di amministratore condominiale, ma certamente estensibile, per espressa indicazione contenuta nella motivazione della sentenza, anche l’ipotesi, che nella specie ricorre, di esercizio in forma associata di attività libero professionale, in particolare di quella forense);

che la sentenza impugnata, avendo escluso l’assoggettabilità ad Irap non tenendo conto di tale decisivo – oltrechè ovviamente pacifico -dato di fatto, deve essere pertanto cassata;

che non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente;

che tuttavia, poichè sul secondo tema di lite l’accolta soluzione interpretativa si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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