Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18458 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4156/2014 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO METAPONTO MATERA in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIACOMO MARCHITELLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

ITALIA TURISMO SPA, in persona dei legali rappresentanti,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57 presso lo

studio dell’Avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato GIUSEPPE PIZZONIA giusta delega a

margine;

– controricorrente –

e contro

GERIT EQUITALIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 248/2013 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHITELLI che si riporta al

ricorso e deposita n. 4 cartoline di avvenuta notifica;

udito per il controricorrente l’Avvocato RUSSO CORVACE che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – L’Italia Turismo s.p.a., proprietaria di immobili ricompresi nel perimetro del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, ha impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera cartella di pagamento per contributi di bonifica dovuti in relazione all’anno 2008, deducendo l’inesistenza del presupposto impositivo per il mancato conseguimento di un beneficio diretto e specifico derivante dall’inclusione dei beni nel comprensorio di bonifica indicato nel piano di classifica.

2. – La commissione tributaria provinciale di Matera ha rigettato il ricorso, con sentenza avverso la quale la contribuente ha proposto appello, accolto dalla commissione tributaria regionale della Basilicata in Potenza, che ha dichiarato non dovuto il contributo, ritenendo che il presupposto dell’obbligazione tributaria non potesse risiedere unicamente nella proprietà di immobile incluso nel comprensorio di bonifica a prescindere dalla esecuzione delle opere e dal vantaggio e beneficio effettivo derivante dall’opera di bonifica.

3. – Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale propone ricorso per cassazione il consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto con due motivi. La parte contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi sull’onere della prova, in quanto il giudice di appello avrebbe onerato il Consorzio della prova in ordine al beneficio fondiario derivante dalle opere e dalle attività di bonifica svolte in favore degli immobili della parte contribuente, pur rientrando gli immobili stessi nel perimetro consortile ed essendo stato ritualmente prodotto in atti il piano di classifica approvato e di riparto della contribuenza, ciò che – come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità – esonera da detto onere probatorio con inversione dell’onere a carico del contribuente.

2. – Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto il giudice di appello non avrebbe valutato adeguatamente la relazione peritale di parte prodotta dal soggetto consorziato, carente e inidonea, cui la sentenza stessa si era meramente riportata “per relationem” in maniera acritica e senza dar conto dell’iter argomentativo seguito.

3. – Il ricorso proposto è fondato e deve quindi essere accolto in ordine al primo motivo. Esso attiene infatti a questione già affrontata e risolta da questa corte con giurisprudenza consolidata, secondo la quale il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonchè n. 11722 del 2010 rese dalle sezioni unite di questa corte). Non è perciò, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall’autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell’assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012). Preliminarmente rispetto all’espletamento dell’onere probatorio, il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all’onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico; quanto all’onere probatorio stesso, il consorziato deve indicare specificamente e sollecitare l’esperimento dei necessari mezzi di prova (sez. 5, n. 9100 del 2012).

L’indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a sezioni unite, dianzi richiamate, che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva, viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell’inversione dell’onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'”an” od al “quantum” dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti: ne consegue che in detta ipotesi, non applicandosi la presunzione derivante dall’inclusione nella perimetrazione, va applicata la generale disciplina ex art. 2697 c.c., secondo cui colui che intende far valere un diritto (il consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.

4. – Poichè nella fattispecie concreta sottoposta all’esame di questa corte non risultano denunciati vizi di legittimità del piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, in quanto la censura si risolve in generiche contestazioni circa l’assenza di benefici derivanti dalle opere da cui discenderebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente), ne consegue che, non essendo stata contestata dalla parte consorziata la corrispondenza tra atto presupposto (piano di classificazione e riparto) ed atto conseguenziale (atto impositivo), persiste la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio, non dovendo l’ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, non rilevando la generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti delle opere consortili. Pare opportuno qui precisare – avuto riguardo al tenore della difesa di parte controricorrente – che non vale ad integrare detta contestazione specifica della legittimità del piano di classifica l’avere fatto riferimento, con l’ausilio di consulenze tecniche di parte, a una presunta incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio (cfr. la cit. sez. 5, n. 23320 del 2014).

5. – Ne discende che l’impugnata sentenza va cassata, in accoglimento del primo motivo. Tale accoglimento ha carattere assorbente rispetto al secondo motivo.

6. – La causa va quindi rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale rinnoverà l’esame dell’appello adeguandosi al seguente principio di diritto: “in tema di contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica approvato comporta la presunzione del vantaggio fondiario, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione e prova da parte del consorziato”.

7. – La commissione tributaria regionale deciderà anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

PQM

La corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, dichiarato assorbito il secondo, e rinvia la causa ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Basilicata, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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