Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18458 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 08/09/2011), n.18458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9897-2009 proposto da:

A.A., nella qualità di coniuge ed erede di M.

M.T. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso l’avvocato PIETROLUCCI CARLO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO M.

PIETROLUCCI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA ARIZONA DI UMBERTO MAIONE & C. S.A.S. N.

(OMISSIS), in

persona del Curatore avv. MA.MA., nonchè di m.

u. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RUFFINI

2/A, presso l’avvocato MOSCHESE PATRICIA, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 709/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per i controricorrentì, l’Avvocato MOSCHESE che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’inammissibilità in via

principale, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 18 febbraio 2008 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame proposto dalla sig.ra M.M.T. contro la pronuncia del Tribunale di Roma che, in accoglimento di una domanda proposta dal curatore del fallimento della società Arizona s.a.s. di Umberto Maione, nonchè del fallimento del sig. m. in proprio, aveva revocato, ai sensi dell’art. 67, comma 2, L. Fall., un atto di vendita immobiliare stipulato dal predetto sig. m. in favore della sorella M.T..

Nel motivare la propria decisione la corte d’appello rilevò che la stipulazione dell’atto di compravendita, pur se preceduta di alcuni anni da un contratto preliminare, era avvenuta nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento del venditore; e che l’acquirente, sia per il legame di parentela tra le parti, sia per l’incertezza circa l’effettivo pagamento del prezzo, sia per l’esistenza di numerosi protesti e di procedure esecutive a carico dell’alienante al momento della conclusione del contratto, non poteva aver certo ignorato la situazione d’insolvenza in cui il fratello si trovava.

La sig.ra M. ha impugnato tale sentenza con ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Il ricorso, consegnato per la notifica il 6 aprile 2009, non è stato notificato al difensore domiciliatario del fallimento intimato.

Accogliendo la richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente, questa corte, con ordinanza n. 22245 del 2010, ha concesso termine per rinnovare la notifica del ricorso ed a tanto ha provveduto il sig. A.A., nella dichiarata qualità di erede della frattanto deceduta sig.ra M..

Il fallimento intimato ha depositato controricorso, illustrato poi anche da successiva memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La difesa del fallimento controricorrente ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso perchè consegnato per la notifica oltre la scadenza del termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1. Ma l’eccezione non è fondata, in quanto non tien conto del fatto che il termine di cui si discute, venendo a cedere in una giornata di sabato, è da considerarsi prorogato al lunedì successivo per il disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 5. Parimenti infondata è l’eccezione d’inammissibilità della rimessione in termini del ricorrente, sul presupposto che sarebbe a lui medesimo imputabile il cattivo esito delle notifiche in un primo tempo tentate. L’avere tentato la notifica nell’indirizzo del legale domiciliatario della controparte, quale risultante dall’Albo degli avvocati, è infatti sufficiente a configurare l’adempimento dell’onere di diligenza a tal fine richiesto.

2. Appare fondata, invece, l’ulteriore eccezione d’inammissibilità del ricorso, per difetto dei quesiti di diritto richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., essendo tale norma applicabile ratione temporis all’impugnazione proposta nei confronti di una sentenza emessa in epoca successiva al 2 marzo 2006 ma anteriore al 4 luglio 2009.

In effetti i due motivi di ricorso sono del tutto privi dei quesiti di diritto che la norma da ultimo citata richiede, a pena d’inammissibilità, per le censure di violazione di legge; nè si rinviene, quanto al genericamente dedotto vizio di motivazione, quella chiara e distinta indicazione del fatto controverso, in ordine al quale la motivazione sarebbe omessa o carente, che ugualmente è richiesta dal medesimo articolo a pena d’inammissibilità.

3. Ne consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessorì di legge.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA