Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18458 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 06/08/2010), n.18458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, in persona del PRESIDENTE PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

N.V., UNIRISCOSSIONI SPA – Concessionario del Servizio

Nazionale di Riscossione per la Provincia di Torino;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9/2006 del Giudice di Pace di DONNAS del

26.1.06, depositata il 09/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La Regione autonoma della Valle d’Aosta, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sentenza n. 9 del 2006 del Giudice di Pace di Donnas, pubblicata il 9 febbraio 2006 e non notificata, che accoglieva l’opposizione proposta dall’odierno intimato, N. V., avverso la cartella esattoriale relativa a verbale n. (OMISSIS), redatto dalla sezione della Polizia stradale di Aosta per violazione al Codice della Strada accertata tramite autovelox il (OMISSIS).

L’opponente deduceva tra l’altro l’errore di notifica del provvedimento di rigetto del ricorso presentato al Prefetto in quanto eseguita presso la propria abitazione e non presso il domicilio eletto, nonche’ la mancata contestazione immediata dell’infrazione.

2. – Il Giudice di Pace riteneva infondati entrambi i motivi di opposizione, ma riteneva di accogliere la richiesta subordinata del ricorrente relativa alla riduzione della sanzione. In tal senso riduceva la sanzione al minimo di Euro 327,99. Nel dispositivo della sentenza il Giudice di Pace accoglieva parzialmente il ricorso e annullava la cartella esattoriale, determinando in 327,99 + Euro 10,69 l’importo della sanzione.

3. – La ricorrente articola deduce due motivi di ricorso.

4. – Le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

6. – I motivi del ricorso.

La ricorrente Amministrazione deduce: “violazione e falsa applicazione degli artt. 141, 156 e 479 c.p.c., dell’art. 201 C.d.S., della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e dell’art. 2700 c.c. nonche’ motivazione erronea e insufficiente in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5”. Il Giudice di Pace ha errato nel ritenere ammissibile l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, trattandosi invece di opposizione all’esecuzione, aveva inoltre annullato la cartella e rideterminato l’importo la sanzione, senza aver affermato alcun dedotto motivo di nullita’ della cartella.

7. – Il ricorso e’ fondato e va accolto. Occorre osservare, infatti, che l’impugnazione della cartella per motivi attinenti ad atti della fase amministrativa del procedimento, idoneamente notificati come accertato dal giudice e non impugnati tempestivamente, non era ammissibile, onde lo stesso G.d.P. non aveva alcun potere ne’ di accogliere “parzialmente” l’opposizione, ne’ di ridurre la sanzione;

potere che, comunque, gli e’ riconosciuto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 in sede d’opposizione alla sanzione, ma non in sede d’opposizione alla cartella relativa ad una sanzione che, per mancata impugnazione, e’ divenuta titolo esecutivo insuscettibile di modificazioni se non a seguito d’accoglimento di motivi d’opposizione ex art. 615 c.p.c., l’accoglimento del ricorso determina la cassazione del provvedimento impugnato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. questa Corte puo’ pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

8. – Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari, oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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