Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18458 del 01/08/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18458 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata
difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
PEPE LILIANA residente a Napoli, rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del controricorso,
dall’Avv. Fabrizio Cattaneo, elettivamente domiciliata
in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.119, presso l’Avv.
Giulio De Cesare, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.226/46/2010 della Commissione Tributaria
Data pubblicazione: 01/08/2013
Regionale di Napoli
Sezione n.
46,
in data
18.05.2010, depositata il 15 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 Giugno 2013, dal Relatore Dott.
Presente il P.M. dott.ssa Antonietta Carestia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.22066/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza n.226/46/2010 in data 18.05.2010,
depositata il 15 giugno 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 46, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
accolto il ricorso della
Napoli, la quale aveva
signora Pepe Liliana, avverso l’avviso di accertamento
con cui l’Agenzia del Territorio, sollecitata dal
Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il
classamento di unità immobiliare di pertinenza della
contribuente. Affida l’impugnazione a tre mezzi.
2) Pepe Liliana, con controricorso e contestuale
ricorso incidentale, ha chiesto la cassazione della
decisione
di
inammissibilità
con
appello
e,
comunque,
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declaratoria
del
di
rigetto
Antonino Di Blasi;
dell’impugnazione principale.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Napoli, avanzata ai sensi
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; in detto atto impositivo
veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13
aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente
della Repubblica 1 0 dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma l ° , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa
zona,
nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti
a
seguito
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dell’incremento
delle
della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
infrastrutture urbane.
4)
I giudici di merito hanno ritenuto che le
argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
nel relativo procedimento.
5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si è
discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di
segno opposto, che si erano collocate nel solco di un
orientamento giurisprudenziale formatosi in occasione
di controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura
di classamento degli immobili.
In particolare,
in tema di riclassificazione di
immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
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sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).
6) Non sembra fondata l’impugnazione incidentale per
essere la notifica avvenuta nel rispetto del termine
lungo e, d’altronde,
non vi è luogo a provvedere in
ordine alle altre
doglianze,
per mancanza di
interesse della ricorrente Agenzia, posto che il
difetto di motivazione dell’atto di riclassamento,
correttamente rilevato dalla Commissione Tributaria
Regionale, costituisce ragione autonomamente
sufficiente a sorreggere la pronuncia di annullamento
di tale atto e, quindi, l’eventuale fondatezza delle
censure, che investono le altre ragioni poste a base
non potrebbero, comunque,
della decisione impugnata,
determinare un decisum di segno diverso
(Cass.
n.21490/2005,n.20454/2005).
7) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
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contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
trascritto principio, con il rigetto del ricorso
principale e dell’incidentale, per manifesta
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
altri atti di causa;
Considerato,
preliminarmente,
che
va
rigettata
l’impugnazione incidentale, in quanto il ricorso di
appello risulta proposto con atto del 26.10.2009 e
quindi nel rispetto del termine lungo di un anno e 46
giorni, rispetto al deposito della sentenza di primo
grado impugnata, avvenuto in data 24.07.2008, tenuto
conto del disposto dell’art.155 commi 4 0 e 5 0 del cpc,
quale risultante in esito alla modifica introdotta
dalla Legge n.263/2005 e del fatto che il 24.10.2009
coincideva con il sabato e che il successivo 25 era
festivo;
Considerato, poi, che alla stregua del richiamato e
condiviso principio e non inducendo a diverso
opinamento le argomentazioni svolte dall’Agenzia del
Territorio, il ricorso principale va rigettato, per
manifesta infondatezza;
Considerato, in vero, che questa Corte ha già affermato
( sent. 9629/2012, 11370/2010, 11371/2010) che
l’Agenzia
del
Territorio,
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quando
procede
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad
un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve
specificare se tale mutato classamento è dovuto a
trasformazioni specifiche subite dalla unità
dei parametri relativi alla microzona, in cui si
colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte
del contribuente;
Considerato, pure, che la tesi secondo cui, pur dopo
l’entrata in vigore della legge 311/2004,
persisterebbe il potere dei Comuni di dare impulso al
procedimento dell’amministrazione finanziaria di
riclassificazione ex art. 3, comma 58, l. 662/96 degli
immobili il cui classamento risulti non aggiornato o
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari
aventi medesime caratteristiche, non risulta decisivo
per la controversia in questione;
Ritenuto, infatti, che i presupposti dei poteri
d’impulso attribuiti ai Comuni dalle disposizioni di
cui all’articolo 3, comma 58 della legge n. 662/96 e
all’ art. l comma 335 L. 311/04 sono
diversi, giacchè
completamente
mentre nella prima si prevede una
comparazione tra classamenti (e, conseguentemente, tra
rendite catastali) di singoli immobili e non si opera
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immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione
nessun riferimento ai valori del mercato immobiliare
(né con riferimento all’immobile oggetto della
richiesta di riclassificazione, né con riferimento agli
immobili assunti come parametro del giudizio compativo
nella seconda assume invece rilievo proprio il valore
di mercato degli immobili, e, d’altronde, che il
valore di mercato rilevante quale presupposto per la
richiesta di riclassificazione non è quello di un
singolo immobile, bensì il valore medio di mercato di
una intera microzona che rileva non per sè stesso, ma
se ed in quanto il suo rapporto con il valore medio
catastale della stessa microzona si discosti
significativamente dall’analogo rapporto relativo all’
insieme delle microzone comunali;
Considerato che la non coincidenza
dei presupposti
applicativi del comma 58 dell’articolo 3 della legge
n. 662/96 rispetto a quelli di cui ai commi 335 e 336
dell’articolo l della legge n. 311/04 del 2004, ed il
disposto del’articolo 7 della legge 212/00- laddove
prescrive che negli atti dell’amministrazione
finanziaria vengano indicati “i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’amministrazione”- comportano che la
revisione della classificazione di un immobile deve
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di palese non congruità del classamento del primo) –
essere motivata in termini che esplicitino in maniera
intellegibile le specifiche giustificazioni della
riclassificazione concretamente operate che, d’altro
canto, è la conoscenza di tali presupposti che consente
l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come
richiesto dall’ art. 18 D.Lgs.vo 546/92, le doglianze;
Considerato, conclusivamente, che la motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile, già
munito di rendita catastale, deve esplicitare
nuovo classamento sia
se il
stato adottato, ai sensi del
comma 336 dell’articolo l 1. 311/04,
in ragione di
trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare,
recando, in tal caso, l’analitica indicazione di tali
trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia
stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo l
l. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri
catastali della microzona in cui l’immobile è situato,
giustificata dal significativo scostamento del
rapporto tra valore di mercato e valore catastale in
tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’
insieme delle microzone comunali,
caso,
recando, in tal
la specifica menzione dei suddetti rapporti e
del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58
9
al contribuente di valutare l’opportunità di impugnare
dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata
manifesta incongruenza tra il precedente classamento
dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati
similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in
fabbricati,
del
loro
classamento
e
delle
caratteristiche analoghe che li renderebbero similari
all’unità immobiliare oggetto di rilassamento;
Considerato che la decisione impugnata, che a tali
regole si è sostanzialmente attenuta rilevando il vizio
dell’atto di classamento, per tutte le considerazioni
svolte non giustifica le formulate doglianze;
Considerato, altresì, che le spese del giudizio di
legittimità, avuto riguardo all’epoca di affermazione
del principio applicato ed alla reciproca soccombenza,
vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del
giudizio.
Così deciso in Roma il 27 Giugno 2013.
tal caso, la specifica individuazione di tali