Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18457 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE FRATELLI M. s.n.c. di M.L. e M.,

M.M. e M.L., elettivamente domiciliati in Roma, via Caio

Mario n. 27, presso l’avv. Francesco A. Magni, che li rappresenta e

difende unitamente all’avv. Alessandro Garibotti giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 132/17/11, depositata l’1 dicembre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato Bruno Dettori per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Sanlorenzo Rita, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi, per l’anno (OMISSIS), nei confronti della Immobiliare F.LLi M. s.n.c. di M.L. e M., a titolo di IVA ed IRAP, e nei confronti dei soci M.L. e M.M., a titolo di IRPEF sul reddito di partecipazione.

Il giudice d’appello ha ritenuto che: a) illegittimamente l’allora Ufficio II.DD. aveva fondato gli avvisi di accertamento, senza svolgere autonoma attività istruttoria, su un p.v.c. dell’Ufficio IVA, che a sua volta aveva recepito un p.v.c. emesso a carico di terzi; b) gli avvisi erano stati notificati ben oltre il termine dei quattro anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione, non potendosi applicare nella specie la proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10 in quanto sia la società sia i soci avevano presentato in data 5 giugno 2003 valide dichiarazioni integrative, non sussistendo alcuna causa ostativa.

2. La società e i soci resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), e art. 42 nonchè D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56 là dove il giudice a quo ha ritenuto illegittima l’utilizzazione, da parte dell’Ufficio II.DD., di atti (p.v.c. redatto, nei confronti della medesima società, dall’Ufficio IVA, il quale a sua volta aveva recepito un p.v.c. emesso a carico di altra società), senza svolgere una specifica ed autonoma attività istruttoria.

Il motivo è fondato, non essendo affatto precluso agli uffici finanziari emettere avvisi di accertamento sulla base del richiamo a risultanze relative a tributi diversi, anche conseguenti ad attività compiute da altri organi od uffici – come chiaramente risulta dai citati D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 i quali prevedono espressamente la possibilità di rettifica delle dichiarazioni in base a qualsiasi atto o documento in possesso dell’ufficio, anche concernente altri contribuenti -, e senza necessità di esercizio di una autonoma attività istruttoria (ferma restando la necessità di una motivazione idonea a pone il contribuente in grado di svolgere le proprie difese) (cfr., tra altre, Cass. nn. 13486 e 25721 del 2009).

2. Col secondo motivo, è denunciata la violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 10 nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto inapplicabile la proroga dei termini per l’accertamento prevista dall’art. 10 (e quindi tardiva la relativa notificazione), in ragione del fatto che la società e i soci avevano presentato “valide dichiarazioni integrative”, “non sussistendo alcuna causa ostativa”.

Va premesso che la norma citata concede all’ufficio una proroga biennale per l’accertamento nei confronti dei contribuenti “che non si avvalgono” delle disposizioni di condono di cui alla stessa L. n. 289 del 2002, artt. da 7 a 9 della e all’interprete, non essendo specificata nella legge alcuna riserva, non è consentito distinguere fra soggetti che non intendono e soggetti che non possono avvalersene, poichè l’espressione adoperata descrive ugualmente gli atteggiamenti di chi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio (Cass. nn. 17395 del 2010, 22921 del 2014).

Ciò posto, deve rilevarsi che l’affermazione contenuta in sentenza, nel brano sopra riportato, non solo è contestata da parte dell’Agenzia ricorrente, secondo la quale per l’anno in esame ((OMISSIS)) da un lato la società non aveva effettuato il condono L. n. 289, ex art. 9 bensì solo regolarizzato la propria posizione in sede di dichiarazione, e, dall’altro, esisteva comunque la causa ostativa costituita dalla presenza di un invito al contraddittorio; ma tali rilievi sembrano trovare sostanziale conferma nel controricorso, sia quanto alle “rettifiche” apportate alla dichiarazione, sia in ordine alla configurabilità di cause ostative alla possibilità di avvalersi del condono.

Ne deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti, fattuali e giuridici, per l’accesso al condono, con la conseguenza che il motivo deve essere accolto affinchè il giudice di merito, in sede di rinvio, proceda all’accertamento dei detti presupposti.

3. In conclusione, entrambi i motivi vanno accolti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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