Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18457 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 08/09/2011), n.18457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11008-2008 proposto da:

TECNE S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

UGO DE CAROLIS 100, presso l’avvocato GUARNIERI LUIGI, rappresentata

e difesa dall’avvocato BRIGANDI SEBASTIANO MASSIMO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO MICROCHIPS TRADING GROUP S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Rag. C.M., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso l’avvocato GIGLI GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAJANI PIER CARLO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MONZA, depositato il 13/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GIGLI, per delega, che ha

chiesto l’inammissibilità o rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per la declaratoria di cessazione

della materia del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Tecne s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento col quale, in data 13 marzo 2008, il Tribunale di Monza aveva rigettato un’opposizione della stessa Tecne allo stato passivo del fallimento della Microchips Trading Group s.r.l., il cui curatore ha resistito con controricorso.

Anche la società ricorrente è stata però poi dichiarata fallita ed il (OMISSIS) il curatore di tale ultima procedura ha depositato nella cancelleria di questa corte un atto nel quale, premessa l’avvenuta transazione della lite, ha dichiarato di voler rinunciare la ricorso; rinuncia alla quale aveva già previamente aderito il curatore del fallimento controricorrente, con atto depositato il 15 marzo 2011.

Il presidente della prima sezione civile di questa corte, con decreto in data 8 aprile 2011, ha rilevato che, in difetto di sottoscrizione dell’atto di rinuncia da parte del difensore della parte ricorrente, non sussistevano le condizioni per dichiarare estinto il giudizio a norma dell’art. 391 c.p.c. e che l’eventuale accertamento della sopravvenuta cessazione della materia t del contendere presupponeva l’esame collegiale del ricorso, che è stato perciò discusso all’odierna udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il collegio che, benchè inidonee a provocare l’estinzione del giudizio per le ragioni già indicate nel provvedimento presidenziale sopra richiamato, la rinuncia al ricorso ad opera del sopravvenuto fallimento della società ricorrente e la relativa accettazione da parte del curatore del fallimento resistente consentono di affermare con sicurezza che la materia del contendere è ormai venuta meno. Le parti, infatti, concordemente riferiscono esservi stata tra loro una transazione che ha posto fine alla lite.

Ne consegue la cessazione di ogni interesse sottostante il ricorso e, quindi, la sopravenuta l’inammissibilità del ricorso medesimo, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia, del contendere e compensa tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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