Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18457 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. II, 06/08/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 06/08/2010), n.18457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

U.T.G. – PREFETTURA DI VITERBO -, in persona del Prefetto pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3567/2005 del GIUDICE DI PACE di VITERBO, del

13/12/05, depositata il 24/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’U.T.G. – PREFETTURA DI VITERBO impugna la sentenza n. 3567/2005 del Giudice di Pace di VITERBO, del 13/12/05, depositata il 24/12/2005, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, P.V., all’ordinanza – ingiunzione n. 18792/05 relativa alla sospensione della patente di guida per mesi uno disposta come sanzione accessoria al verbale di contravvenzione n. (OMISSIS) della Polizia Stradale di Viterbo per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.

2. – Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo illegittima la contestazione della violazione posta a fondamento della sospensione della patente, annullava il provvedimento impugnato nonche’ il verbale d’accertamento della violazione disponendo la restituzione della somma pagata per la sanzione di cui al verbale medesimo in favore di tale C.V., presumibilmente la proprietaria del veicolo.

3. Parte ricorrente lamenta con l’unico motivo la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, e dell’art. 112 c.p.c. L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e art. 2700 Cod. civ. per aver il Giudice di Pace annullato la contestazione della violazione, sulla base della quale era stata disposta la sospensione della patente, in assenza di specifica opposizione sul punto, avendo anzi la parte ricorrente espressamente affermato di aver provveduto al pagamento della relativa sanzione.

4. Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

5. Attivata la procedura ex articolo 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

6. Il ricorso e’ fondato e va accolto.

Come risulta dalla sentenza in esame, non impugnata incidentalmente per omessa pronunzia su altri motivi d’opposizione, il P. aveva dedotto a sostegno della domanda la sola circostanza d’essere un insegnante e padre d’un figlio malato, per cui la sospensione della patente gli avrebbe comportato seri problemi di lavoro e familiari. Il Giudice di Pace, in assenza di specifica opposizione sul punto, ha annullato il verbale d’accertamento della violazione ex art. 142 C.d.S., comma 9 n. (OMISSIS), per assunta illegittimita’ della contestazione differita, disposto la restituzione ad un terzo estraneo al giudizio della somma versata a titolo di pertinente oblazione ed annullato, di conseguenza, l’ordinanza di sospensione della patente, sanzione accessoria di tale violazione. Sussiste sotto plurimi profili la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultra ed extra petizione.

Anzi tutto, il giudice a quo, erroneamente interpretando il principio per cui nel giudizio d’opposizione a sanzione amministrativa la cognizione e’ estesa all’intero rapporto, ha ritenuto che questo, limitato nella specie all’accertamento della sola legittimita’ (ma il motivo d’opposizione era piuttosto inteso a far valere ragioni ostative all’opportunita’, giuridicamente irrilevanti) dell’irrogazione della sanzione accessoria, comprendesse anche quello relativo alla legittimita’ dell’accertamento della violazione cui detta sanzione accedeva, rimasto, invece, del tutto estraneo alla causa petendi ed al petitum dell’opposizione.

Ora, e’ pacifico che l’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso C.d.S. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al G.d.P., di un giudizio d’accertamento sulla legittimita’ della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto e’ delimitato, per l’opponente, dalla “causa petendi” fatta valere con l’opposizione stessa, sicche’ il giudice non puo’ rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo (da ultimo, Cass. 18.1.10 n. 656 e richiami ivi); tanto meno puo’ estendere il proprio potere decisionale alla valutandone della legittimita’ d’un atto amministrativo estraneo al thema decidendum neppure indirettamente dedotta e contestata nella sua valenza di atto presupposto, tra l’altro divenuto in precedenza inoppugnabile, e disporre d’un oggetto e nei confronti d’un soggetto comunque estranei al giudizio.

In materia di violazioni al codice della strada, infatti, il c.d.

“pagamento in misura ridotta” di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di chi ad esso sia tenuto in quanto autore della violazione o proprietario del veicolo, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilita’ e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la “condictio indebiti” e “actio damni” riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa (e pluribus, Cass. 19.3.07 n. 6382).

7. Il ricorso va, dunque, accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. atteso che l’unico motivo d’opposizione risultante dall’impugnata sentenza risulta privo di giuridica rilevanza non facendovisi rilevare ragioni d’illegittimita’ del provvedimento opposto, questa Corte puo’ pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

8. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA