Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18457 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8270/2019 proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Paciaroni,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, , presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con Decreto n. 1477/2019 depositato il 5-2-19 e comunicato a mezzo pec nella stessa data il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso di S.S., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del rigetto della domanda da parte della Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che non fossero credibili i fatti narrati dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè aveva una relazione amorosa con una ragazza, osteggiata dai familiari di lei. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica del Bangladesh, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia “In riferimento all’art. 360, comma 3 e 5: violazione e falsa applicazione della legge ed omesso esame circa un fatto decisivo: D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 e vizio di motivazione”. Deduce che il Tribunale di Ancona ha totalmente omesso di pronunciarsi sull’eccezione proposta in via preliminare dal ricorrente, attinente a questione formale, per violazione della normativa generale di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e della specifica normativa di settore di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, non avendo la Commissione provveduto a tradurre in lingua Bangla la “motivazione” della propria decisione, compromettendo il diritto di difesa del ricorrente.

2. Con il secondo motivo denuncia “In riferimento all’art. 360, commi 3 e 5: Violazione e falsa applicazione della legge ed omessa esame circa un fatto decisivo: art. 1A Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con L. n. 95/70, nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e Direttiva 2005/85/CE – Vizio di motivazione”. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale di Ancona ha erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti giustificanti il riconoscimento dello status di rifugiato ed il diritto alla protezione internazionale per difetto delle condizioni previste dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra sulla scorta dei fatti allegati dal ricorrente, mentre avrebbe dovuto tener conto, oltre che alla specifica situazione personale del sig. S.S., anche della notoria situazione di instabilità socio-politico-religiosa del paese di provenienza.

3. Il terzo motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione della legge ed omesso esame circa un fatto decisivo in riferimento all’art. 360, commi 3 e 5: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a)-b). Vizio di motivazione”. Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Ancona abbia negato la sussistenza dei presupposti giustificanti la protezione sussidiaria unicamente sulla base di quanto dichiarato dal cittadino straniero riguardo ai motivi che lo hanno spinto a lasciare il Bangladesh, senza accertare la dedotta sussistenza di una situazione di instabilità socio-politica e di violenza indiscriminata nel Paese.

4. Il quarto motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione della legge ed omesso esame circa un fatto decisivo in riferimento all’art. 360, commi 3 e 5; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, art. 6, comma 2 e art. 14, lett. c) – Vizio di motivazione”. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale di Ancona è pervenuto ad una conclusione che si basa su una violazione di legge, laddove ha ritenuto che il richiedente potesse attingere alla tutela offerta dal suo Paese, senza accertare l’effettività della tutela offerta dalle forze dell’ordine in Bangladesh.

5. Il quinto motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione della legge in riferimento all’art. 360, comma 3: D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19; D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter – Regolamento di Attuazione – Vizio di motivazione”. Si duole il ricorrente del diniego del riconoscimento della protezione per motivi umanitari ed assume che la decisione sia contraria al consolidato ed unanime orientamento giurisprudenziale, di merito e di legittimità, circa la situazione dei diritti in Bangladesh e con particolare riferimento alla compressione di quelli fondamentali.

6. Il primo motivo è inammissibile.

6.1. Il ricorrente, nel dolersi dell’omessa pronuncia da parte del Tribunale sull’eccezione, dallo stesso sollevata, di mancata traduzione nella lingua Bangla della motivazione della decisione della Commissione territoriale, non indica quando, come e dove ha svolto l’eccezione suddetta, difettando così la censura di autosufficienza. Inoltre il ricorrente non indica quale vulnus sia conseguito alla lamentata violazione (Cass. n. 11271/2019; 11295/2019), considerato, peraltro, che ha tempestivamente impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale.

7. Anche i motivi secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

7.1. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria svolgendo una critica generica, senza specifica attinenza alla vicenda personale riportata nel ricorso (pag. 2) e nell’ordinanza impugnata (pag. n. 2), e senza formulare precise censure in ordine al giudizio di non credibilità espresso, con motivazione idonea (Cass. S.U. n. 8053/2014), dal Tribunale, salvo limitarsi a richiamare una relazione di parte attestante, a suo dire, cicatrici compatibili con le violenze che dichiara di aver subito.

Generica è anche la censura riferita al mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, in ordine alla situazione generale del suo Paese, alla mancanza di protezione da parte delle Autorità statali ed alla sua vicenda personale. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018; Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018). Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza, ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente.

8. Ugualmente inammissibile è il quinto motivo.

8.1. Occorre precisare, in via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

8.2. Tanto premesso, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e motivazionale, allega genericamente la propria situazione di vulnerabilità, lamentando la mancata considerazione delle violenze subite nel suo Paese e della sua volontà di inserirsi nel nuovo tessuto sociale, senza precisare alcun elemento individualizzante di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

Il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia non può essere isolatamente considerato, diventando recessivo se difetta la vulnerabilità, come nella specie, ed inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

6. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante la tardiva costituzione del Ministero.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve

darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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