Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18456 del 30/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18456
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 382-2018 proposto da:
D.B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO N.
42, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO DI GIOVANNI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3166/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,
depositata il 31/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/05/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.
Fatto
RITENUTO
che:
1. D.B.L. ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 3166/2017 depositata il 31.05.2017, la quale respingeva il gravame proposto dalla contribuente rilevando la legittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, con cui era stato elevato il valore di mercato del cespite di sua proprietà, sul presupposto che il valore del locale magazzino era stato accertato sulla base di valori Omi ed adeguato dall’ufficio con un abbattimento del 50% parametrato alla zona e microzona di ubicazione del locale, il che dimostrava che l’Ufficio si era avvalso del terzo criterio di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, vale d adire dei ogni altro elemento di valutazione (oltre ai valori OMI); respingendo altresì l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate concernete il terreno destinato ad attività estrattiva, di cui occorreva considerare i costi di rispristino dell’area.
L’amministrazione finanziaria ha depositato nota di costituzione per la partecipazione alla udienza.
2. Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere – datata primo aprile 2021 – con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento dell’importo necessario ai fini della definizione; che, alla luce anche della richiesta dell’Agenzia delle entrate, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente; che, ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021