Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18456 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE FRATELLI MEI s.n.c. di M.L. e M.,

M.M. e M.L., elettivamente domiciliati in Roma, via Caio

Mario n. 27, presso l’avv. Francesco A. Magni, che li rappresenta e

difende unitamente all’avv. Alessandro Garibotti giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 164/31/08, depositata il 28 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato Bruno Dettori per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Sanlorenzo Rita, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi, per l’anno 1999, nei confronti della Immobiliare F.lli Mei s.n.c. di M.L. e M., a titolo di IRAP, e nei confronti dei soci M.L. e M.M., a titolo di IRPEF sul reddito di partecipazione.

Il giudice d’appello ha ritenuto che l’Ufficio aveva: a) illegittimamente trasposto negli avvisi, senza svolgere autonoma attività istruttoria, il contenuto di un p.v.c. concernente l’IVA; b) violato la L. n. 212 del 2000, art. 7 per mancata allegazione agli avvisi di documenti essenziali; c) usato parametri di determinazione del reddito (riconoscimento di deduzioni) frutto di accertamento con adesione nel procedimento relativo all’IVA.

Ha poi aggiunto che era fondata anche la questione, riproposta dagli appellati, della tardività degli atti impositivi, non potendosi applicare nella specie la proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10 non operante per i contribuenti che non avessero potuto avvalersi del condono per disposizione di legge.

2. La società e i soci resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 là dove il giudice a quo ha ritenuto illegittima l’utilizzazione, ai fini degli avvisi impugnati, di atti (p.v.c. redatto, nei confronti della medesima società, in data 21 maggio 2001 e successivo accertamento con adesione) concernenti l’IVA, senza svolgere una specifica attività istruttoria relativa alle imposte in contestazione.

I motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati, non essendo affatto precluso agli uffici finanziari emettere avvisi di accertamento sulla base del richiamo a risultanze relative a tributi diversi, anche conseguenti ad attività compiute da altri organi od uffici – come chiaramente risulta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 i quali prevedono espressamente la possibilità di rettifica delle dichiarazioni in base a qualsiasi atto o documento in possesso dell’ufficio, anche concernente altri contribuenti -, e senza necessità di esercizio di una autonoma attività istruttoria (ferma restando la necessità di una motivazione idonea a porre il contribuente in grado di svolgere le proprie difese) (cfr., tra altre, Cass. nn. 13486 e 25721 del 2009).

2. Resta assorbito il terzo motivo, col quale è denunciata l’insufficienza della motivazione in ordine alle questioni di cui alle censure predette.

3. Con il quarto e il quinto motivo la ricorrente si duole, rispettivamente, della violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e della insufficienza della motivazione, in relazione alla questione della asserita mancata allegazione agli avvisi impugnati, in contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 7 di documentazione in essi richiamata.

E’ fondato il quarto motivo (in esso assorbito il quinto), poichè il giudice d’appello ha omesso di esaminare in concreto il motivo di gravame dell’Ufficio, il quale, come risulta dal contenuto dell’atto trascritto nel ricorso, aveva dedotto che gli avvisi richiamavano il p.v.c. del 21/5/2001, sopra citato, redatto ai fini IVA a carico della stessa società contribuente, che ne era a perfetta conoscenza, e un p.v.c. relativo ad altro contribuente ma il cui contenuto essenziale, in ossequio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, era stato riprodotto negli atti impositivi.

4. Il sesto ed ultimo motivo (erroneamente rubricato come quinto), col quale è denunciata la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 10 è anch’esso fondato, poichè tale norma concede una proroga biennale all’ufficio per l’accertamento nei confronti dei contribuenti “che non si avvalgono” delle disposizioni di condono di cui agli artt. da 7 a 9 della stessa legge e all’interprete, non essendo specificata nella legge alcuna riserva, non è consentito distinguere fra soggetti che non intendono e soggetti che non possono avvalersene, poichè l’espressione adoperata descrive ugualmente gli atteggiamenti di chi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio (Cass. nn. 17395 del 2010, 22921 del 2014).

5. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo, assorbiti il terzo e il quinto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla CTR della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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