Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18456 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18456 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 13186-2017 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO,
VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente contro
TARANTINO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RODI n.32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO,
rappresentata e difesa da se medesima;

– contron’corren te –

Data pubblicazione: 12/07/2018

avverso la sentenza n. 3333/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 24/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, l’INPS ha

che ne respingeva l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione di
somme pignorate in favore dell’avv. Angela Tarantino, creditore per
compensi professionali liquidati in causa in materia di lavoro e per
versamento di imposta di registro relativa a precedente ordinanza di
assegnazione;
che resiste con controricorso l’avv. Angela Tarantino.
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in
forma semplificata.
Considerato che: a) con primo mezzo è denunciata: «nullità della
sentenza per difetto assoluto dei requisiti essenziali di cui articoli 132,
secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.»; b) con il secondo
mezzo è dedotta: «violazione del principio della corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., nullità del
procedimento a causa dell’omessa pronuncia su domanda proposta
dall’INPS»; c) con il terzo mezzo è prospettata: «violazione del
combinato disposto dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014»;
che il ricorso è inammissibile;
che risulta in modo evidente dalla sentenza impugnata che la
causa aveva ad oggetto un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
ciò venendo in rilievo non soltanto dall’epigrafe della decisione (p. 1) e
Ric. 2017 n. 13186 sez. M3 – ud. 11-04-2018
-2-

impugnato la sentenza del Tribunale di Foggia del 24 novembre 2016,

dal successivo richiamo espresso ad “opposizione all’esecuzione ex art.
615 c.p.c.” (p. 3), ma, in modo inequivocabile, dall’affermazione (p. 2),
consentanea alla natura e funzione dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.,
per cui “L’odierna opposizione all’esecuzione afferisce alla
contestazione della spettanza della somme dovute a titolo di spese

giudiziale citato”;
che, pertanto, la sentenza con cui il tribunale ha deciso, ai sensi
dell’art. 615 c.p.c., un’opposizione all’esecuzione e che sia stata
pubblicata oltre la data del 4 luglio 2009 (come nella specie), è
impugnabile con l’appello, in virtù del nuovo regime dettato dall’art.
616 c.p.c., come novellato dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione prodotto
per salturn

(senza accordo della controparte) avverso tale pronuncia (tra

le altre, Cass. n. 20324/2010, Cass. n. 1402/2011, Cass. n.
12165/20M
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la parte
ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di
cui al d.m. n. 55 del 2014.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte
controricorrente, in euro 300,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
Ric. 2017 n. 13186 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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giudiziali sostenute per la concreta attuazione del provvedimento

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 11 aprile

2018.

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