Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18456 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6183-2018 proposto da:

UNIGAMMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 4,

preso lo studio dell’avvocato MONTOZZI MARCO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

LOST HEAVEN SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14420/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 15/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipta del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Unigamma srl propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza 14420/2017 del 15-7-2017, con la quale il tribunale di Roma, nel rigettarle l’appello, ha confermato la sentenza 16821/2014, con cui il Giudice di Pace di Roma, decidendo sulla domanda (avanzata dalla stessa ricorrente) di condanna della G.T. di Lost Heaven srl alla corresponsione della somma di Euro 1689,26 (oltre interessi moratori) per omesso pagamento della fattura (OMISSIS) del 27-11-2011 di pari importo, aveva dichiarato cessata la materia del contendere (sul rilievo che in corso di causa, e precisamente il 3-12-2013, la G.T. aveva pagato la somma di Euro 1770,72) e compensato tra le parti le spese di lite; in particolare il Tribunale ha evidenziato che la Unigamma srl nulla aveva specificamente dedotto circa interessi di altra natura che sarebbero maturati a carico della G.T. di Lost Heaven srl.

G.T. di Lost Heaven srl non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, e stata ritualmente notificata alla parte ricorrente.

Il procuratore di Unigamma srl, ad integrazione di quanto già prodotto, ha depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica del ricorso introduttivo e degli allegati allo stesso.

Diritto

RILEVATO

Che:

L’avvenuta rituale produzione dell’attestato di conformità comporta la procedibilità del ricorso (v. Cass. sez. unite 22435/2(118, secondo cui, limitatamente a quanto rileva nel caso in esame, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il ricorrente provveda a depositare l’asseverazione di conformità all’originalè della copia analogica prima dell’udienza di discussione o dell’adunanza in camera di consiglio).

Il ricorso e, tuttavia, inammissibile.

Lo stesso, invero, nell’esposizione del fatto, si limita a ripercorrere l’iter processuale del giudizio nei gradi di merito, senza precisamente indicare le ragioni specifiche poste a base della domanda, le ragioni di difesa della parte convenuta, ciò che accadde durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e, in particolare, le ragioni della sentenza di primo grado e dunque della cessazione della materia del contendere.

In tal snodo parte ricorrente non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11(,53 del 2006).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei tatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2(103); stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del tatto. non rispetta tali contenuti, ed è quindi inammissibile, non consentendo a questa S.C. una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, tale da bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato e da rendere comprensibile anche quanto si

espone circa il tenore dell’appello. E ciò al fine di consentire lo scrutinio dei motivi. Il ricorso prospetta i seguenti motivi.

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – “violazione e falsa applicazione di diritto”, si duole che il Tribunale abbia omesso di esaminare la documentazione agli atri nonchè di valutare le deduzioni svolte dallo stesso appellante.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – omessa pronunzia, si duole che il Tribunale non si sia pronunziato nè in merito alla richiesta di declaratoria di inadempimento contrattuale della G.T. nè in merito alla richiesta, in ossequio del principio della soccombenza virtuale, di condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite di primo grado.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando – ex art. 361 c.p.c., n. 5 – omesso esame della documentazione agli atti nonchè di circostanze di fatto decisive per la controversia, si duole che il Tribunale non abbia considerato che all’art. 30 del contratto di pubblicità era stato stabilito il tasso di interessi da applicare in caso di morosità (tasso stabilito anche dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2) e che nell’allegato prospetto di calcolo era stato precisato che al momento del pagamento della somma di Euro 1.689,96 era ancora dovuta la domina di Euro 166,84 (quale differenza tra la somma di Euro 81,46 versata a titolo di interessi legali e la somma di Euro 248,31) dovuta a titolo di interessi moratori.

In ragione delle rilevate omissioni dell’esposizione del fatto sostanziale e processuale, siffatti motivi, con i quali non viene comunque dedotta la Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, non possono essere scrutinati, risultando gli stessi privi del requisito della chiarezza espositiva

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed e stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, All’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsi); dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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