Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18456 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12260-2007 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

14, presso lo STUDIO AVV. DE ROSA, rappresentato e difeso

dall’avvocato RUTA CARMELO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATORE DEL FALLIMENTO DI C.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 685/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 685 depositata il 28 luglio 2006, a conferma della precedente decisione del Tribunale di Modica, ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento di C.N. proposta da A.A. per ottenere l’ammissione del suo credito per spettanze lavorative, escluso in sede di verifica in quanto non documentato.

La Corte territoriale ha rilevato che il creditore opponente non si era costituito nel termine perentorio di cinque antecedenti l’udienza fissata dal giudice delegato e, peraltro, dopo il deposito dell’opposizione nella cancelleria del tribunale fallimentare, neppure aveva ritirato il proprio fascicolo.

La statuizione è stata impugnata dall’ A. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il curatore fallimentare intimato non ha spiegato difese.

Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo disporsi l’inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., art. 98, L. Fall., e art. 115 disp. att. c.p.c.. Assunto in premessa che nel giudizio considerato non è prescritta la nota d’iscrizione a ruolo, rileva il puntuale rispetto della scansione procedimentale sancita nel disposto normativo richiamato in rubrica per aver provveduto, come documentato in atti, alla notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto del giudice delegato di fissazione dell’udienza, nonchè al deposito del proprio fascicolo.

Chiede con conclusivo quesito di diritto se il rispetto di tali adempimenti sia sufficiente a perfezionare la costituzione in giudizio anche in assenza della nota d’iscrizione a ruolo.

Il motivo è inammissibile in quanto espone censura non pertinente alla ratio decidendi. Propone questione di diritto circa la necessità o non della nota d’iscrizione a ruolo che risulta estranea al nucleo della decisione impugnata, che non predica affatto il rispetto di tale adempimento nel procedimento in discorso, ma di contro la esclude, rilevando invece, in punto di fatto, che, stante la mancata costituzione dell’opponente entro il termine perentorio posto dall’art. 99, L. Fall., l’opposizione è risultata abbandonata formalmente e sostanzialmente. Difatti, l’ A., non solo non si era costituito nel termine perentorio di cinque antecedenti l’udienza fissata dal giudice delegato ma, peraltro, dopo il deposito dell’opposizione nella cancelleria del tribunale fallimentare, neppure aveva ritirato il proprio fascicolo.

Questo passaggio logico, assolutamente risolutivo, non è fatto segno di smentita tanto meno è oggetto di censura. La soluzione alla tematica prospettata nella censura esaminata, in tale contesto ricostruttivo, risulta pertanto improduttiva d’effetto.

2.- Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2727 e ss. cod. civ. e censura l’impugnata sentenza per aver fatto malgoverno del regime delle presunzioni, laddove ha desunto l’abbandono dell’opposizione dal fatto che egli, dopo la notifica del ricorso al curatore, non aveva coltivato il giudizio per ben sette anni.

Il quesito chiede se la motivazione riferita possa ritenersi logica, corretta e rispettosa dei principi in materia di presunzioni.

Il motivo condivide la sorte del precedente in quanto si conclude con quesito che non illustra la sintesi conclusiva, prescritta dal disposto dell’art. 366 bis c.p.c., consistente “nell’illustrazione pur libera da rigidità formali che si concretizzi in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (cfr. Cass. n. 4556/2009). Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA