Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18456 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C. res.te a (OMISSIS), rappresentata e difesa,

giusta delega in calce al ricorso, dagli Avv.ti Cicatiello Ernesto e

Pasquale Iovine, domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione in Roma;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 201/34/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 34, in data 06/07/2006, depositata

il 30 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

09 giugno 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Presente il Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 220/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 201/34/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 34, il 06.07.2006 e DEPOSITATA il 30 ottobre 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo legittima la pretesa fiscale nei confronti della contribuente.

2 – L’impugnazione, che riguarda pretesa tributaria per IRPEF e CSSN dell’anno 1994, si articola in censure con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40 e 451 bis, art. 24 Cost., nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.

4 – Rileva questo Relatore che, a conclusione del primo mezzo, non risulta formulato il prescritto quesito di diritto e che, pertanto, lo stesso sembra debba dichiararsi inammissibile.

Rileva, altresi’, con riferimento all’altro profilo di censura, con cui si denuncia il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 che lo stesso e’ a ritenersi inammissibile, giacche’ non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, e la relativa censura non contiene un momento di sintesi(omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera tale da non ingenerare incertezze (Cass. SS.UU. n. 20603/2007).

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con il relativo rigetto, per inammissibilita’ dei motivi.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro ottocento/00, di cui Euro cento/00 per spese vive ed Euro settecento/00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia Entrate, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro ottocento/00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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