Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18456 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10787/2019 proposto da:

L.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Ornella Fiore, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 18 febbraio 2019 il Tribunale di Torino ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, nell’interesse di L.B., cittadino della (OMISSIS), al fine di conseguire il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione cd. sussidiaria, nonchè l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità idonee a giustificare il permesso di soggiorno per cd. motivi umanitari.

3. Avverso tale decreto, nell’interesse del soccombente, è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e art. 3, comma 4, con riguardo al fondato timore di subire una persecuzione, sottolineando che la disciplina non richiede, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, che il richiedente abbia concretamente subito atti persecutori.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, per avere il Tribunale omesso di considerare il tema della contrapposizione etnica posto a fondamento del pericolo al quale il ricorrente sarebbe esposto in caso di rientro in patria e, in ogni caso, di indicare il fondamento delle conclusioni raggiunte.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 9, comma 1, lett. e) e comma 2-bis, nonchè dell’art. 1, lett. a) e c) part. 5 della Convenzione di Ginevra del 1951, con riguardo alla omessa motivazione in ordine ai motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni, idonei a legittimare il riconoscimento dello status di rifugiato.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, in relazione ai rischi corsi da parte di appartenenti all’etnia rivale dei (OMISSIS).

5. I quattro motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica sono inammissibili.

Premesso che il Tribunale ha affrontato la questione specifica delle persecuzioni alle quali il ricorrente assume di poter essere esposto in dipendenza degli scontri interetnici, si osserva che il ricorso critica la valutazione di inattualità del pericolo, per essere radicalmente mutata la situazione in Guinea, e tuttavia valorizza, a tal fine, fonti del 2013, richiamando confusamente anche ragioni diverse di tensioni nel Paese che, tuttavia, neppure sul piano deduttivo, vengono correlate alla posizione del ricorrente.

Ne discende che le censure, per un verso, aspirano, nonostante la formale denuncia di violazione di legge, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità e, per altro verso (ed è il caso del terzo motivo) introducono una questione giuridica che non risulta essere stata sottoposta al giudice di merito e che implica accertamenti fattuali evidentemente estranei alla presente fase del processo.

6. In conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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