Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18455 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29323/2010 R.G. proposto da:

B.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Paolo

Mansi e dall’Avv. Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14, scala A,

int. 4;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale detto Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia, n. 41/01/10 depositata il 21 aprile 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio

2017 dal Consigliere IANNELLO Emilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che B.V. ricorre, con tre mezzi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef per l’anno 2000 relativo a compensi da lavoro dipendente che la Sidermontaggi s.p.a. non aveva assoggettato a ritenuta d’acconto, successivamente condonando il p.v.c. elevato nei propri confronti, la C.T.R. Friuli Venezia Giulia accoglieva l’appello dell’Ufficio e riformava la sentenza di primo grado – che aveva accolto il ricorso del contribuente – negando che la definizione agevolata effettuata dal sostituto di imposta potesse valere anche per il sostituito;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c., comma 3;

considerato che con il primo motivo di ricorso, deducendo erronea a falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente sostiene che la definizione operata dalla società preclude qualunque accertamento nei confronti dei dipendenti per le fattispecie sanate e che, pertanto, hanno errato i giudici d’appello nel ritenere che il condono effettuato dal sostituto di imposta non spieghi i propri effetti anche nei confronti del sostituito;

ritenuto che la censura è fondata;

che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è, invero, concorde nel ritenere che il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva con il Fisco, con conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all’art. 1306 c.c., riguardante l’estensione del giudicato, non essendo d’ostacolo a tale conclusione nè la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, nè il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all’altra, operando nella specie la presunzione, stabilita dall’art. 1294 c.c., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell’unicità della prestazione, almeno f(no a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto (v. ex anis Cass. 10/09/2014, n. 19034; Cass. 24/07/2014, n. 16819, in fattispecie identiche; Cass. 25/06/2003, n. 10082);

che ne consegue che la definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un’obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri poichè ciò che rileva è l’unicità dell’obbligazione (quindi del relativo credito), la cui estinzione, benchè intervenuta per effetto dell’attività di uno solo degli obbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri;

che il ricorso deve essere pertanto accolto, restando assorbito l’esame dei restanti motivi – con i quali il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rispettivamente: violazione e falsa applicazione dell’ad. 48 t.u.i.r. per avere la C.T.R. ritenuto assoggettabile a ritenuta d’acconto le indennità di che trattasi, c.d. pocket money, elargite per rimborso di spese forfettarie sostenute per prestazioni effettuate all’estero (secondo motivo); vizio di motivazione in ordine alla natura dei compensi percepiti, per i quali egli aveva dedotto la riconducibilità alle ipotesi di esenzione di cui all’art. 3, comma 3, t.u.i.r. in quanto “derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa” (terzo motivo);

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dei ricorso introduttivo;

che in assenza di consolidata giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione al momento della proposizione del ricorso, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i rimanenti;

cassa la sentenza; decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA