Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18455 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17213/2010 proposto da:

COMUNE DI VERBANIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G.B. MORGAGNI 2-A, presso lo studio

dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DONATO ANTONUCCI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

DOMINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. DENZA 20, presso lo studio

dell’avvocato LAURA ROSA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LORENZO DEL FEDERICO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2010 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 18/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANTONUCCI che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROSA LAURA che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Verbania aveva notificato alla società Domino srl un avviso di accertamento per il recupero dell’imposta ICI relativamente all’anno 2001, in riferimento ad una unità immobiliare in corso di ristrutturazione.

La società Domino srl impugnò l’avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Verbania sul presupposto che trattavasi di immobile inagibile.

La CTP di Verbania respinse il ricorso con sentenza avverso la quale propose appello la società contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte riformò la sentenza di primo grado in quanto, secondo i giudici di appello, il Comune era a conoscenza delle condizioni di inagibilità dell’immobile D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8, sebbene la contribuente non le avesse denunciate nè avesse avanzato richiesta al Comune di inapplicabilità dell’imposta.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Verbania con quattro motivi e la società Domino srl ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Verbania lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 342 c.p.c., degli D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49, 51 e 53, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su elementi decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il giudice di appello ha erroneamente accolto il ricorso della società Domino srl nonostante la omessa specificità dei motivi di impugnazione.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Verbania lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49, 53 e 56, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su elementi decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il giudice di appello ha erroneamente ritenuto riproposta in grado di appello la domanda di riduzione al 50% dell’imposta mentre, al contrario, la ricorrente aveva richiesto in grado di appello solo di dichiarare l’infondatezza della pretesa tributariae quindi l’intassabilità dell’immobile per lo stato di permanente ed assoluta inagibilità dell’immobile.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello ha erroneamente ritenuto non dovuto il pagamento dell’ICI in misura integrale perchè l’immobile era improduttivo di reddito e tale condizione di inagibilità ed inutilizzabilità dell’immobile era nota al Comune di Verbania anche se la ricorrente non aveva presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1.

Con il quarto motivo di ricorso il Comune ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su elementi decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il giudice di appello ha erroneamente ritenuto non dovuto il pagamento dell’ICI in misura integrale perchè l’immobile era improduttivo di reddito e tale condizione era nota al Comune di Verbania per cui secondo i giudici il Comune, anche in mancanza di richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1, avrebbe dovuto applicarlo di ufficio.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti.

In ordine al primo motivo di ricorso occorre ricordare che secondo sez. 5, Sentenza n. 1224 del 19/01/2007 sulla indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, la norma non impone rigidi formalisti sicchè i singoli motivi non devono necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica indicazione ma possono essere ricavati anche per implicito purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni purchè vi sia un’esposizione chiara ed univoca anche se sommaria.

Altresì infondato risulta il secondo motivo di ricorso risultando dalla sentenza impugnata dal Comune riproposte in grado di appello da parte della società contribuente tutte le difese ed eccezioni già proposte nel ricorso in primo grado.

In ordine al terzo e quarto motivi premesso che in tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1 e, qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente – permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, correttamente il giudice di appello ha accolto il ricorso ritenendo provato lo stato di inagibilità dell’immobile, peraltro mai contestato dal Comune di Verbania.

Infatti era perfettamente noto al Comune di Verbania che l’immobile fosse in condizioni di grave inagibilità considerato che lo stesso Comune, scaduta la concessione edilizia in data (OMISSIS), non aveva concesso alcun permesso edificatorio sicchè nessun intervento edilizio poteva essere eseguito.

Inoltre la permanenza dello stato di inagibilità che esclude il pagamento dell’ICI in misura integrale doveva ritenersi esistente anche se la contribuente non aveva presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1, tanto più che tale stato era noto al Comune e risulta confermato dalla istanza di variazione della destinazione da D4 a Unità Collabente presentata in data 13/2/2007 all’Agenzia del Territorio la quale ha dichiarato l’immobile unità collabente.

Lo stato di inagibilità infine risulta confermato dal CTU nominato dal Giudice di merito per cui la perizia di ufficio costituisce prova idonea in ordine allo stato di inagibilità anche in mancanza di denuncia e richiesta del beneficio di cui all’art. 8, sopra indicato.

A tal riguardo tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531/2008).

Sul punto si è pronunciata questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015 secondo la quale “In tema di ICI, qualora l’immobile sia dichiarato inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poichè, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”.

Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto e confermata la sentenza impugnata con condanna del Comune di Verbania alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il Comune di Verbania al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.600,00 complessivamente oltre spese accessorie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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