Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18455 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Immobiliare Giobbe s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Giulio Cesare n. 14, presso lo

studio dell’avv. Guzzardi Gaetano, dal quale e’ rapp.to e difeso,

unitamente all’avv. Pafundi Gabriele, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto n. 50/07/07 depositatali 15/1/08;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Immobiliare Giobbe s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Venezia n. 119/3/2005 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso dell’imposta di registro versata L. n. 388 del 2000, ex art. 33. La CTR riteneva infondata la richiesta stante l’assenza di un piano particolareggiato.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, ex art. 33. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il beneficio solo in presenza di un piano urbanistico particolareggiato.

La censura e’ fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 16835 dei 20/06/2008) secondo cui, in tema di imposta di registro, la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 – che prevede che sono soggetti a tale imposta nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, “comunque denominati”, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento – non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto olfatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilita’, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si traili di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessita’ di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato.

Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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