Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18455 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6374/2019 proposto da:

S.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Ornella Fiore, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 7 gennaio 2019 il Tribunale di Torino ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, nell’interesse di S.I., cittadino della (OMISSIS), il quale, conseguito il permesso di soggiorno per motivi umanitari, aspira ad una delle forme più ampie di protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione cd. sussidiaria.

3. Avverso tale decreto, nell’interesse del soccombente, è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e art. 3, comma 4, con riguardo al fondato timore di subire una persecuzione, sottolineando che la disciplina non richiede, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, che il richiedente abbia concretamente subito atti persecutori.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, lett. f) e art. 8, comma 1, in relazione ai pesanti maltrattamenti subiti dalla zia, integranti violenza domestica.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma, 2, lett. f), art. 8, comma 1, lett. d); D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e art. 6, comma 2; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, per avere omesso il Tribunale di apprezzare le conseguenze, nell’ambito della comunità di appartenenza della sopravvivenza all’epidemia di Ebola.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. d), in relazione all’art. 3, comma 3, lett. a) del medesimo D.Lgs., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, in relazione al rischio di trattamenti umani e degradanti ai quali il richiedente era esposto, in caso di rientro in patria, per le ragioni sopra esposte.

5. Le doglianze, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

Il Tribunale, nell’osservare che il ricorrente non ha dedotto l’assenza di una effettiva persecuzione subita, non ha confuso i presupposti dell’invocata protezione, ma ha solo negato che, persino dalle circostanze raccontate, emergesse una situazione riconducibile ai presupposti normativi e che lo stesso richiedente ha narrato non in termini di mera potenzialità, ma di concreto accadimento.

In altre parole, il giudice di merito ha osservato che le condotte che il richiedente asserisce di avere subito, non riconducibili al timore di contagio dell’Ebola – giacchè la zia ospitava il ragazzo presso la propria abitazione – neppure potevano essere qualificate come espressive di comportamenti persecutori, ma come indici di malvolenza che, peraltro, il ricorso non si cura di meglio specificare, facendo riferimento ad una generica nozione di maltrattamenti.

Appare evidente, infatti, che la nozione di violenza domestica assunta dalla Convenzione di Istanbul del 2011, ricordata dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., di recente, Cass. 24 novembre 2017, n. 28152) deve comunque correlarsi, per i fini che qui rilevano, alla nozione generale degli atti di persecuzione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, gli atti di persecuzione, che devono essere “sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali” (comma 1, lett. a), possono assumere la forma, tra l’altro, di “atti di violenza fisica o psichica” (comma 2, lett. a), o di “atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia” (comma 2, lett. f).

In tale cornice di riferimento, le critiche del ricorrente appaiono di assoluta genericità.

6. In conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA