Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18455 del 01/08/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18455 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
FLAMMIA GIANLUCA residente a Napoli,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.165/45/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 45, in data
27.05.2010, depositata il 31 maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 Giugno 2013, dal Relatore Dott.
Data pubblicazione: 01/08/2013
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott.ssa Antonietta Carestia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.20512/2011 proposto
.
stato chiesto, ai sensi degli artt. 366 e 380 bis cpc,
il rigetto dell’impugnazione per manifesta
infondatezza, sulla base del principio, in tema di
motivazione degli atti di catastazione da ultimo
affermato dalla Corte con le sentenze n. 9629/2012,
n.11370/2012, n.11371/2012, secondo cui, in tema di
riclassificazione di immobili, già dotati di rendita, è
stato affermato che “Quando procede all’attribuzione
d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità
immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del
Territorio deve specificare se tale mutato classamento
è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità
immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione
dei parametri relativi alla microzona, in cui si
colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia
deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute.
Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla
microzona, a seguito di significativi e concreti
miglioramenti del contesto urbano; rendendo così
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dall’Agenzia del Territorio contro Flammia Gianluca, è
possibile
la
conoscenza
dei
presupposti
del
riclassamento da parte del contribuente” .
La Corte,
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Generale dello Stato, in atti, la ricorrente Agenzia ha
dichiarato di rinunciare al ricorso di che trattasi,
iscritto al n.20512/2011, proposto avverso la sentenza
della CTR di Napoli n.165/4512010, depositata il
31.05.2010;
Considerato che costituisce consolidato orientamento
giurisprudenziale quello secondo cui “Ove la parte che
ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla
manifestazione di detta volonta’ abdicativa
segue sempre la declaratoria di estinzione, anche
qualora sussista una causa di inammissibilita’
dell’impugnazione”
(Cass.
SS.UU.
n.3129/2005,
n.
23737/2004, n. 2492/2003);
Considerato che, nel caso, non essendo ravvisabile
interesse alla coltivazione del ricorso, va dichiarata
l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia
del contendere;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio di legittimità, in assenza dei
relativi presupposti;
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Considerato che, giusta nota 18.06.2013 dell’Avvocatura
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 27 Giugno 2013.