Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18454 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29002/2010 R.G. proposto da:

Cooperativa Edilizia Nazario Sauro, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Alessandro Loreti e Arturo Giallombardo, con domicilio eletto

presso lo studio del primo in Roma, via del Circo Massimo, n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 78/10/10 depositata il 25 marzo 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio

2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che la Cooperativa Edilizia Nazario Sauro propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che non svolge difese nella presente sede, ma deposita c.d. atto di costituzione al fine “dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. del Lazio ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza di rimborso di somme versate per Irpeg, relativamente agli anni di imposta 1994-1996: hanno, infatti, osservato i giudici d’appello che “dagli atti non si rileva alcuna documentazione comprovante la sussistenza dei crediti Irpeg maturati; mancano in particolare le distinte di versamento delle ritenute d’acconto effettuate dalla società”;

che l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico complesso motivo di ricorso, la società contribuente denuncia “omessa, insufficiente, erronea nonchè contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5”, per avere in particolare la C.T.R.:

1) erroneamente interpretato la motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui questa afferma che “non sussiste in atti alcuna documentazione attestante la percezione delle predette somme, nè altra documentazione attestante la loro non spettanza”: rileva al riguardo la ricorrente che il riferimento deve intendersi inerente alla insussistenza di documentazione attestante l’avvenuto rimborso per le annualità 1994, 1995 e 1996 e che peraltro “la documentazione allegata al ricorso, istanze di sollecito e la risposta dell’Agenzia delle entrate che esclude ogni contestazione/rettifica delle dichiarazioni dei redditi dalle quali scaturisce il credito richiesto a rimborso, deve ritenersi più che sufficiente per il suo accoglimento, in quanto confessoria”;

2) omesso di rilevare che l’appello dell’Ufficio era fondato esclusivamente su motivazioni nuove non proposte in primo grado;

3) omesso di rilevare la carenza dei presupposti giuridici su cui era basato l’appello: osserva al riguardo la ricorrente che non risponde al vero l’assunto dell’Agenzia secondo cui nessuna documentazione era stata prodotta a fondamento delle istanze di rimborso, considerato l’esplicito riconoscimento della sussistenza del credito desumibile dalla comunicazione datata 4/4/2005, con la quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Roma (OMISSIS), confermava gli esiti contabili del Centro Operativo di (OMISSIS) affermando che: “la conferma degli esiti contabili è l’operazione ultima della procedura della lavorazione dei rimborsi, pertanto l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento avverrà in tempi successivi, al momento non prevedibili”;

4) errato nell’interpretazione dell’oggetto del contendere, assumendo che il credito scaturisse da un eccesso di versamento Irpeg, posto che in realtà il credito scaturiva da ritenute alla fonte operate dalle banche su interessi attivi accreditati sui conti correnti;

5) omesso di considerare che l’Agenzia delle entrate era comunque incorsa nel termine di decadenza per l’accertamento in rettifica o per la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni in questione, ragione per cui l’Ufficio non avrebbe potuto procedere al rimborso solo se già effettuato, del che lo stesso avrebbe dovuto dare prova;

6) omesso di rilevare che l’Agenzia delle entrate non contesta nel merito la sussistenza dei crediti chiesti a rimborso ma oppone una eccedenza di credito diversa da quella dichiarata per l’anno 1993, anno non oggetto di rimborso, nè oggetto della presente controversia;

ritenuto che il ricorso si espone a un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità, in quanto mancante di una esposizione chiara e univoca di motivi immediatamente e inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dall’art. 360 c.p.c.;

che invero la formulazione dei motivi di critica, sopra fedelmente sintetizzata, si appalesa irrispettosa del canone della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che – al di là della iniziale riconduzione, a pagina 5 del ricorso, delle argomentazioni critiche poi svolte nelle sei pagine successive, alla sola tipologia di vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – anche all’interno di tali argomentazioni non risulta possibile immediatamente identificare il tipo di censura che si intende proporre (anche, in ipotesi, diversa da quella inizialmente indicata), nè scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinandosi una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v. Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008);

che, in ogni caso, può ad abundantiam rilevarsi che:

– quanto ai rilievi di cui sopra ai punti 1 e 4, non si ricava dalla motivazione della sentenza impugnata alcun fraintendimento circa il contenuto e la ratio decidendi della sentenza di primo grado, nè comunque la ricorrente spiega, nè è dato comprendere, in che modo tale eventuale fraintendimento o l’inesatta descrizione delle ritenute del cui rimborso si tratta, abbiano potuto inficiare la correttezza e l’adeguatezza in punto di fatto della motivazione della sentenza impugnata;

– quanto al rilievo di cui al pt. 2 (cui può associarsi per l’evidente C, contiguità anche quello di cui al pt. 6), la mancata costituzione dell’Ufficio in primo grado e la conseguente mancata contestazione dei motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo non possono comportare alcuna preclusione alla proposizione del gravame e, con esso, alla contestazione della fondatezza della pretesa restitutoria azionata dalla contribuente; varrà al riguardo rammentare che il principio di non contestazione (implicitamente evocato dalla ricorrente) opera sul piano della prova, cosicchè nel processo tributario esso non elide l’operatività dell’altro principio – operante sul piano dell’allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario – secondo cui la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie (v. Cass. 18/06/2014, n. 13834; Cass. 03/04/2006, n. 7789); nè il fatto che nella specie si tratti di silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso muta i termini della questione; anche in tal caso, infatti, il processo tributario, benchè sub specie di giudizio di rimborso, costituisce sempre un giudizio d’impugnazione di un atto autoritativo dell’amministrazione finanziaria sull’istanza del contribuente, per cui è l’atto impugnato (finanche nella forma del silenzio-rifiuto) a esprimere la posizione processuale dell’amministrazione nel giudizio, posizione che non può essere modificata se non attraverso un idoneo atto di autotutela; pertanto, ove il peso dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incomba, come nella specie, sull’amministrazione finanziaria, questa non ha l’onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente (cfr. Cass. 18/11/2011, n. 24262; Cass. 06/09/2006, n. 19187);

– quanto al rilievo di cui al punto 3 – se e in quanto possa esso intendersi volto a dedurre un’erronea valutazione di elementi di prova (comunicazione dell’Ufficio di Roma (OMISSIS) del 4/4/2005) – la prospettazione del denunciato vizio di motivazione si appalesa inammissibile e comunque infondata per l’impossibilità di riconoscere nelle affermazioni contenute in tale documento (sopra trascritte) significato univoco e quindi decisivo ai fini del giudizio; ed, infatti, come noto, per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito fatto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza: il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di giuridico fondamento (v. ex multis Cass. 24/10/2013, n. 24092; Cass. 28/06/2006, n. 14973);

– quanto infine al rilievo di cui sopra al punto 5, sul tema con esso evocato sono, come noto, da ultimo intervenute le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 5069 del 15/03/2016, che, nel contrasto tra i precedenti diversi orientamenti sul punto, ha espresso adesione a quello meno recente ma maggioritario secondo il quale “in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum”” (v. Cass. 22/04/2009, n. 9524; cui adde Cass. 10/02/2010, n. 2918; Cass. 25/05/2011, n. 11444; Cass. 18/05/2012, n. 7899; Cass. 17/06/2016 n. 12557); nel caso di specie la C.T.R. ha adottato una regola di giudizio pienamente conforme a tale principio, decidendo in base al criterio di riparto dell’onere della prova (correttamente attribuito al contribuente che avanza domanda di rimborso), sull’implicito e altrettanto corretto presupposto che tale fondamento non potesse ritenersi ormai insuscettibile di contestazione da parte dell’Ufficio in ragione del mancato esercizio del potere di rettifica nei termini per esso previsti;

considerato che in ragione delle contrazioni che precedono deve in definitiva pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.500, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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