Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18454 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9310-2018 proposto da:

S.S., B.C., elettivamente domiciliati in

RONIA, PIAZZA CAVOUR presso la GANCILLERLA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO CAVALLINI;

– ricorrenti –

contro

SALLUSTIO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, e per

lei quale mandataria il CREDITO FONDIARIO SPA in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, PIAZZA CAVOUR

presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ANTONIO VANNUCCI;

– controricorrente –

BANCA ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO SCARL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 199/2018 della CORTE D’APPELLO di depositata

il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.C. e S.S. hanno proposto ricorso per cassazione contro Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e Sallustio s.r.l., avverso la sentenza n. 199/2018 della Corte d’Appello di Firenze, notificata via PEC il 1 febbraio 2018, con la quale il giudice adito rigettava l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria proposta nei loro confronti.

2. La sola Sallustio s.r.l. resiste con controricorso, l’altra società non ha svolto attività difensive in questa sede.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

4.Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

2. La Banca di Anghiari e Stia conveniva in giudizio i coniugi S. e B., chiedendo dichiararsi inefficace nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., l’atto del 2006 con la quale i convenuti costituivano un fondo patrimoniale conferendo in esso gli immobili di loro proprietà, essendo creditrice della ditta individuale del B., le cui obbligazioni erano garantite dalla S.. Nel giudizio interveniva anche la Banca Etruria e Lazio, chiedendo a sua volta l’inefficacia dell’atto nei propri confronti. La revocatoria veniva accolta in primo grado, con sentenza integralmente confermata in appello (ove si costituiva, come in questa sede, Sallustio s.r.l. quale cessionaria del credito di Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio).

3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 1176,1227 e 2043 c.c. I ricorrenti sostengono che il fatto dannoso (nella fattispecie, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti della banca) sia dovuto, almeno in parte, al concorso di colpa dello stesso istituto di credito, consistente nell’aver negato (dopo averglielo promesso) ulteriore credito al B. nel momento in cui questi voleva continuare personalmente la produzione di preziosi in Romania, dopo essersi reso autonomo da una società che lo aveva indotto ad intraprendere una iniziativa imprenditoriale in Romania senza poi adeguatamente supportarlo.

Il motivo è inammissibile.

Nel ricorso, i ricorrenti si limitano a ripercorrere la vicenda storica, traendone la conclusione di un comportamento colpevole in capo alla banca creditrice, senza far alcun puntuale riferimento agli atti giudiziari in cui essa si è tradotta. In particolare, essi non riproducono la linea difensiva tenuta nei gradi di merito, non evidenziano se fu formulata in quella sede l’eccezione relativa al concorso di colpa, se fu richiamata su di essa l’attenzione del giudicante, se vi fu un punto della pronuncia di primo grado che se ne occupava, se la questione fu riproposta in appello, se, in caso di omessa pronuncia del giudice di primo grado, essa fu riproposta in appello sotto il profilo della omessa pronuncia.

Per questi motivi, il ricorso è innanzitutto del tutto generico.

Inoltre, poichè, in mancanza dei sopra indicati riscontri, la questione del concorso di colpa dell’istituto di credito non è menzionata nella sentenza di appello come formale eccezione, deve ritenersi che la stessa sia una questione nuova, per la prima volta menzionata in questa sede e quindi inammissibile. Quand’anche non fosse nuova, l’azione revocatoria è uno strumento a tutela del credito, non presuppone necessariamente la sussistenza di un rapporto contrattuale attuale in corso di accertamento; pertanto la deduzione di una eventuale responsabilità della banca nel dissesto finanziario del debitore, da accertare separatamente, non potrebbe in ogni caso far venir meno la legittimazione dell’istituto ad agire in revocatoria.

La difesa degli appellanti si è sviluppata, come emerge dalla sentenza impugnata e come essi stessi richiamano nel ricorso, essenzialmente sotto il profilo della violazione formale, avendo denunciato gli stessi che la sentenza sarebbe stata emessa prima del giorno in cui la causa era stata trattenuta in decisione, con violazione del diritto di difesa.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e i ricorrenti risultano soccombenti, pertanto sono gravati dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente Sallustio s.r.l., che liquida in complessivi Euro 10.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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