Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18454 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12134/2005 proposto da:

S.M. (c.f. (OMISSIS)), M.R.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TARO 25, presso l’avvocato MAGARAGGIA DEBORA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MANCINO ALFONSO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SALERNO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso

l’avvocato RICCIARDI PAOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati

PISCITELLI ANTONIO, GALIBARDI ADOLFO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 325/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato R. RUSSO, per delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La controversia verte sulla pretesa del Comune di Salerno, di ottenere la restituzione del contributo erogato, ai sensi della L. n. 219 del 1981, per la riparazione di un appartamento in Salerno, dal beneficiario poi alienato a terzi.

2. L’appartamento in questione era della signora M. R., che lo aveva trasferito al nipote, ma la domanda del contributo era stata presentata dal marito, S.M., che si era dichiarato proprietario sia di un appartamento, in effetti cointestato a lui e alla moglie, e sia dell’appartamento in questione, intestato alla moglie. Per questa ragione il Tribunale di Salerno aveva condannato in solido i coniugi S. al pagamento della somma dovuta a titolo di restituzione del contributo erogato per l’appartamento, venduto dalla proprietaria al nipote con atto pubblico 22 dicembre 1990, prima dell’ultimazione dei lavori, avvenuta il 22 maggio 1991.

3. Con sentenza in data 27 aprile 2004, la corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame dei coniugi S. contro la sentenza di primo grado. La corte ha ritenuto che la decadenza dal beneficio erogato per la riparazione dell’immobile si verifichi – a norma della L. n. 219 del 1990, art. 13, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 12 del 1988, art. 20, di conversione in legge, con modifiche, del D.L. n. 474 del 1987 – per la vendita dell’immobile prima dell’ultimazione dei lavori di riparazione.

4. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorrono i coniugi S. con atto notificato il 3 maggio 2005, per un unico motivo.

Resiste il Comune di Salerno con controricorso.

6. Il ricorso verte sull’esatta interpretazione della L. n. 219 del 1990, art. 13, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 12 del 1988, art. 20, (conversione con modifiche del D.L. n. 474 del 1987). Si sostiene che, stante la mancata riproduzione nel nuovo testo della sanzione di decadenza per la vendita dell’immobile, per il quale il contributo di riparazione sia stato erogato, la decadenza stessa non trova più applicazione. Si trova argomento a favore della tesi nella nuova disciplina, che consente il trasferimento del contributo nell’ipotesi di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici, site nei comuni disastrati.

7. Per l’esatta comprensione del quadro normativo occorre premettere che, a norma del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 11, (già art. 10 della L. 14 maggio 1981 n. 219), per il contributo alla riparazione delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici indicati nell’articolo 1 si applicano – con le limitazioni previste nei successivi commi – le disposizioni contenute nell’art. 10 (già L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 9). In forza della disposizione richiamata, il contributo per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte dal terremoto destinate ad uso di abitazione è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma.

La proprietà dell’immobile da riparare – peraltro da valutare insieme alle altre condizioni stabilite dai successivi commi dell’art. 11 cit. – è dunque il titolo per l’attribuzione del contributo, che non potrebbe essere erogato, nè in tutto nè in parte in assenza di esso, e l’erogazione avviene a favore del predetto proprietario sulla base degli stati di avanzamento, entro termini stabiliti dalla legge, secondo quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 76 del 1990. Tale disciplina è ispirata all’esigenza di prevenire la possibilità che i contributi pubblici erogati a fini assistenziali divengano oggetto di speculazione privata da parte dei proprietari, non interessati ad utilizzare per sè gli immobili danneggiati.

In questo quadro, l’originaria disposizione contenuta nel primo comma della L. n. 219 del 1981, art. 13, non aveva la funzione di sancire la decadenza del beneficiario che vendesse prima del completamento dei lavori, giacchè questa decadenza derivava direttamente dal venir meno del titolo dell’attribuzione del beneficio. Essa aveva, invece, la funzione di estendere la decadenza dal beneficio all’ipotesi di alienazione dell’immobile nei cinque anni posteriori al completamento dei lavori di riparazione. La L. 21 gennaio 1988, n. 12, ha soppresso la decadenza prevista dalla L. n. 219 del 1981, art. 13 comma 1, con la conseguenza che, dopo il completamento dei lavori, l’immobile può essere venduto senza aspettare il compimento del termine quinquennale originariamente previsto, ma il tessuto normativo circa il titolo di attribuzione del contributo e le modalità della sua erogazione non sono stati modificati, sicchè la perdita della proprietà dell’immobile prima del completamento dei lavori continua a comportare la decadenza dal beneficio, unitariamente considerato.

La novella del 1988 consente inoltre il trasferimento del contributo, non ancora erogato in tutto o in parte, all’acquirente dell’immobile nei soli comuni disastrati. Si tratta evidentemente di una deroga alla regola generale di cui s’è detto, ispirata ad uno speciale favore per le popolazioni dei comuni più duramente colpiti dal sisma, tra i quali non era compreso il Comune di Salerno, in cui è sito l’immobile per cui è causa. Da quella disposizione, pertanto, nulla può argomentarsi a favore della tesi sostenuta dai ricorrenti.

8. In conclusione deve ritenersi che la L. n. 219 del 1981, prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma, e disciplinando la sua erogazione a favore dei medesimi proprietari in relazione all’effettiva esecuzione dei lavori da parte del beneficiario, assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo per l’erogazione del contributo, e non consente che di esso beneficino coloro i quali, alienando l’immobile, abbiano perduto la qualità di proprietario, salvo quanto previsto espressamente con esclusivo riguardo ai comuni dichiarati disastrati.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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