Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18454 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Saed Alberghiera Eredi D’Ascia di Pietro D’Ascia e C. s.a.s., in
persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al
viale dell’Universita’ n. 27, presso lo studio dell’avv. Tedeschi
Dario, dal quale e’ rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Palazzoni
Diego, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale della Campania n. 685, depositata il 9/1/2008, che ha
dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza della sentenza
ordinanza 576/15/04 pronunciata dalla CTP di Napoli il 18/1/2005;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Saed Alberghiera Eredi D’Ascia di Pietro D’Ascia e C. s.a.s., in persona del legale rapp.te pro tempore, contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso proposto dalla Saed Alberghiera Eredi d’Ascia di Pietro D’ascia e c. s.a.s., per l’ottemperanza della sentenza ordinanza n. 576/15/04 della CTP di Napoli n. 15 del 9/12/2004. La CTP riteneva che la sentenza di cessata materia del contendere n. 576/04 non contenesse alcuna condanna da eseguire nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe violato la norma succitata nell’affermare che la decisione contrastasse con la sentenza della CTP n. 576/2004 con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto condono.
La censura e’ inammissibile in quanto il quesito di diritto formulato e’ inconferente, nonche’ privo della indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.
Il motivo e’ peraltro infondato avendo la CTP dato atto del contenuto della decisione n. 576/04 nonche’ del successivo mancato perfezionamento del condono.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La norma succitata non richiederebbe “la presenza di una condanna nel caso in cui l’Amministrazione eserciti una pretesa tributaria di cui sia stato accertato il venir meno per intervenuto condono”.
La censura e’ infondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 1947 del 29/01/2008) secondo cui il ricorso alla procedura di ottemperanza alla sentenza emessa dal giudice tributario, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70 e’ consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire.
Ininfluente risulta il richiamo fatto dalla contribuente alla decisione di questa Corte n. 8/4/2009, n. 8486, decisione nella quale peraltro viene riaffermato il principio i giudizi di ottemperanza sono intesi a realizzare i comandi concretamente contenuti nella sentenza.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00 oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010