Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18454 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36658/2018 proposto da:

J.X., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Ornella Fiore, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

via Dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 31 ottobre 2018 il Tribunale di Torino ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, nell’interesse di J.X., cittadino della Repubblica popolare cinese.

2. Per quanto ancora rileva il Tribunale ha ritenuto: a) che la narrazione del richiedente, quanto alle persecuzioni religiose lamentate, contrastava con le COI acquisite e comunque presentava profili di incoerenza interna, tenuto conto del fatto che, nonostante le ostinate ricerche della polizia, egli non era mai stato cercato presso l’abitazione della sorella, anch’ella cristiana, e aveva anche potuto ottenere il passaporto; b) che, del resto, singolarmente, tale specifico e stringente motivo non era stato evidenziato nell’intervista presso la Questura; c) che, a riprova della inverosimiglianza del racconto, nessuna azione, a distanza di anni, era stata intrapresa nei confronti dei familiari del richiedente; d) che, del pari, erano insussistenti i presupposti della cd. protezione sussidiaria; e) che non emergevano profili di vulnerabilità idonei a giustificare la cd. protezione umanitaria.

3. Avverso tale decreto, nell’interesse del soccombente, è stato proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a) e correlata nullità del procedimento e del relativo provvedimento decisorio, per violazione dell’art. 24 Cost., comma 2 e art. 101 c.p.c., nonchè motivazione apparente, per avere il Tribunale, nonostante l’assenza di videoregistrazione dell’audizione dinanzi alla Commissione, omesso di provvedere all’audizione del ricorrente, al fine di dissipare eventuali dubbi in ordine alla attendibilità della sua narrazione.

La doglianza è infondata.

La giurisprudenza di questa Corte, in coerenza con la lettera della legge, è ferma nel ritenere che, nei giudizi dei quali si discute, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. 26 giugno 2019, n. 17076; Cass. 23 maggio 2019, n. 14148; Cass. 17 aprile 2019, n. 10786; Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Tuttavia, sin da quest’ultima pronuncia si è chiarito che la necessaria instaurazione del contraddittorio serve a consentire al richiedente di far valere le sue ragioni e di sviluppare argomenti anche sulla base delle conclusioni della commissione territoriale, ma non comporta un dovere di disporre nuovamente l’audizione del richiedente.

Cass. 17717 del 2018 ha puntualmente ricordato, al riguardo, il par. 49 della sentenza della Corte di Giustizia del 26 luglio 2017, nella causa C-348/16, in cui si legge che: “la direttiva 2013/32, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo”.

La condivisa specificazione di Cass. 17717 del 2018, secondo cui la videoregistrazione consente di rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni del richiedente, non esprime alcuna contraddittorietà argomentativa.

Invero, la presenza della videoregistrazione offre un’ampia piattaforma conoscitiva che consente la decisione del procedimento senza la partecipazione delle parti, salvo che il Tribunale non ritenga di disporre l’audizione dell’interessato o di chiedere chiarimenti alle parti o di disporre consulenza tecnica o di assumere altri mezzi di prova (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10: e il fatto che la comparizione possa essere giustificata anche dalla avvertita rilevanza di chiarimenti e non necessariamente dall’audizione del richiedente dimostra che il contraddittorio può ben assumere rilievo anche al di fuori di un diretto contributo dichiarativo dell’istante).

Ma la sua mancanza non rende privo di significato il verbale del colloquio svolto davanti alla commissione territoriale, semmai imponendo la possibilità di una interlocuzione con la difesa in grado di sottolineare aporie o lacune istruttorie che rendano necessari approfondimenti nel procedimento.

Per questa ragione, mentre la mancata fissazione dell’udienza di comparizione in assenza della videoregistrazione comporta una nullità processuale per il vulnus inferto alle garanzie difensive, la mancata audizione dinanzi al Tribunale del richiedente, in assenza di videoregistrazione può assumere rilievo solo in quanto si sia tradotta in un vizio del percorso argomentativo della decisione.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, lett. b) e correlata nullità del procedimento e del relativo provvedimento decisorio, per violazione dell’art. 24 Cost., comma 2 e art. 101 c.p.c., nonchè nullità del procedimento e del provvedimento, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4; e, infine, motivazione apparente.

Si osserva che il Tribunale non aveva espresso alcun giudizio sulla completezza della verbalizzazione e sull’adeguatezza della audizione e aveva sollevato subbi senza chiederne contezza al richiedente.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. g), in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 3 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con riferimento al giudizio sulla credibilità del ricorrente; nullità del procedimento e del provvedimento decisorio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4; e, infine, motivazione apparente, in relazione alla circostanza che la ritenuta incoerenza esterna della narrazione contrasta con le informazioni aggiornate – conseguibili attraverso i poteri istruttori di cui al citato art. 8 – attestanti il riconoscimento meramente formale della libertà religiosa in Cina.

4. Con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; nullità del procedimento e del provvedimento decisorio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4; omessa motivazione, omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla appartenenza del ricorrente alla Chiesa Valdese.

5. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

La valutazione di inattendibilità espressa dal Tribunale, quanto alla coerenza interna del racconto, è razionalmente fondata – tra l’altro sul contrasto tra le lamentate persecuzioni e il fatto che il richiedente sia riuscito ad entrare in Italia con un regolare passaporto.

Ed è appena il caso di rilevare che le spiegazioni alternative fornite in ricorso, proprio perchè congetturali (si ipotizza una falla nel sistema dei controlli o la corruzione), non valgono ad incrinare la coerenza della motivazione, nei pur limitati confini tracciati dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Infine, è del tutto inesatto che il Tribunale non abbia coinvolto nella valutazione di inattendibilità anche la deduzione secondo la quale il richiedente praticherebbe oggi il culto valdese, giacchè proprio l’inspiegato mutamento religioso è stato sottolineato dal giudice di merito, evidentemente al fine di concludere per la strumentalità delle deduzioni svolte.

6. Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; nullità del procedimento e del provvedimento decisorio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4; motivazione apparente, incomprensibile o manifestamente illogica; omesso esame di datti decisivi allegati dal ricorrente, con riguardo all’avvio di un percorso lavorativo con tirocinio retribuito.

La censura è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 7155 del 2017, a mente della quale lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1 cit., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., SS.UU., n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass. n. 17072 del 2018).

Nè è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, o quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (v. Cass. n. 3681 del 2019).

La giurisprudenza di legittimità ha specificato che la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente (Cass. n. 3681 del 2019). Posti tali principi di diritto, che il ricorrente non pone in discussione, si osserva che le critiche insistono sulla compromissione della libertà religiosa – insussistente per le ragioni sopra ricordate – e, per il resto, reiterano rilievi concernenti la condizione lavorativa, già motivatamente disattesi dal Tribunale, aspirando ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.

7. In conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di controparte, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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