Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18454 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18454 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: PETITTI STEFANO

ha pronunciato la seguente

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STINGO Camillo (STN CLL 59T23 A509R), rappresentato e difeso
dall’Avvocato Alfonso Luigi Marra per procura a margine del
ricorso iscritto al R.G. n. 17259 del 2009, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte
suprema di cassazione;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato

per la correzione di errore materiale occorso nella sentenza
n. 11047 del 2011 della Corte di cassazione, depositata il 19
maggio 2011.

Data pubblicazione: 01/08/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti, alla presenza del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno, che nulla ha os-

Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione, ai
sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da Stingo Camillo nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, la Corte di cassazione, con sentenza depositata il 19 maggio 2011, n. 11047, così ha deciso: “accoglie il ricorso nei
sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, liquida
a titolo di spese del giudizio di merito 43,00 per esborsi,
600,00 per diritti; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità”;
che l’originario ricorrente, come rappresentato e difeso
nel giudizio iscritto al R.G. n. 17259 del 2009, ricorre per
la correzione di errore materiale, lamentando che la Corte di
cassazione, liquidando le spese legali, ha omesso di disporne
la distrazione, chiesta in ricorso, in favore del difensore
antistatario Avvocato Alfonso Luigi Marra;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione
del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

servato.

Considerato

che il relatore designato ha formulato la se-

guente proposta di decisione:
«[(-)] Il ricorso è fondato.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che il

chiesto la distrazione in proprio favore delle spese e dei
compensi.
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di pronunciare
al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione
degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo
la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in
linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc.
civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce
con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di
ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai
sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti

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difensore del ricorrente, Avvocato Alfonso Luigi Marra, aveva

delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7
luglio 2010, n. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla sen-

di errore materiale: nyl dispositivo, alla fine, dopo la paro(gr
(g4T-(1 41 ele
la “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle
spese come liquidate in favore del difensore del ricorrente,
Avvocato Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla
quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;
che quindi l’istanza di correzione deve essere accolta, nel
senso che nel dispositivo della sentenza n. 11047 del 2011 di
Mg6.11-7144(74-.”

questa Corte, alla fine, dopo la parola N.egge.q, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese come liquidate in
favore del difensore del ricorrente, Avvocato Alfonso Luigi
Marra, dichiaratosi antistatario”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
procedimento di correzione di errore materiale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie l’istanza e dispone che nel dispositivo
della sentenza n. 11047 del 2011 di questa Corte, alla fine,
ct‘ (77i kt f -rA•
dopo la parola Ffè.-4■5- .–1, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese come liquidate in favore del difensore del
ricorrente, Avvocato Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi anti-

tenza n. 11047 del 2011 di questa Corte la seguente correzione

statario”; dispone altresì che la presente correzione sia annotata sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 10

maggio 2013.

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