Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18453 del 29/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18453 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 29729-2008 proposto da:
OPPEDISANO MARIO PPDMRA38A04H456C, FOTI CATERINA
(rectius: Carmela) FT0CML53C49D976K, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA N4MORENSE 15 sc. F int. 16,
presso lo studio dell’avvocato RICCIO PIETRO, che li
rappresenta e difende;
– ricorrenti –

2014
contro

1360

OPPEDISANO LUIGI

PPDLGU44A29H4560,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI SAN DOMENICO 3, presso lo
studio

dell’avvocato

PANETTA

MASSIMILIANO,

Data pubblicazione: 29/08/2014

rappresentato e difeso dagli avvocati SANSALONE
PASQUALE, SANSALONE MATILDE;

controricarrente

avverso la sentenza n. 174/2008 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 23/06/2008;

udienza del 30/05/2014 dal Presidente Dott. ETTORE
BOCCIANTE;
udito l’Avvocato RICCIO PIETRO difensore dei
ricorrenti che si e’ riportato agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso con compensazione delle
spese.

Ì7,7i

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 370/2005 il Tribunale di Locri – sezione distaccata di Siderno condannò i

eliminare l’allaccio della rete fognaria di un
loro fabbricato in Roccella Tonica a un pozzetto
posto nell’adiacente fondo dell’attore Luigi
Oppedisano; respinse le domande riconvenzionali,
dirette all’accertamento dell’avvenuta usucapione
della servitù di scarico in questione, o in
subordine alla sua costituzione in via coattiva.
Impugnata dai soccombenti, la decisione è
stata confermata dalla Corte d’appello di Reggio
Calabria, che con sentenza n. 174/2008 ha rigettato il gravame.
Mario Oppedisano e Carmela Foti (vero nome
dell’originaria convenuta) hanno proposto ricorso
per cassazione in base a quattro motivi, poi
illustrati anche con memoria. Luigi Oppedisano si
è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di ricorso Mario Oppedisano e Carmela Foti si dolgono del rigetto
della loro domanda riconvenzionale di usucapione,
lamentando che la Corte d’appello:
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convenuti Mario Oppedisano e Caterina Fati a

- ha erroneamente ritenuto che l’affermazione
del testimone Giuseppe Pacinella (secondo cui
l’allaccio in questione era stato effettuato

tennio anteriore alla deposizione, resa il 10
aprile 2003, anziché a quello precedente l’inizio
della causa, risalente al 25 luglio 2001;
– ha mancato di tenere conto dell’elemento
indiziario costituito dal fatto che l’opera di
cui si tratta era stata autorizzata dal Comune
fin dal 3 marzo 1981 ed era presumibile che fosse
stata eseguita in prossimità di tale data;
– ha indebitamente rigettato l’istanza di ammissione di prova testimoniale, dedotta in secondo grado dagli appellanti a dimostrazione dell’epoca effettiva in cui la servitù aveva cominciato
ad essere praticata.
Nessuna di queste doglianze può essere accolta.
Quanto alla prima, va osservato che la sentenza impugnata, sul punto, è coerente con il
significato proprio delle parole impiegate dal
testimone, nella loro connessione: il termine
“fa”, posposto all’indicazione di una quantità di
tempo, denota sempre un periodo da computare a
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2

“circa venti anni fa”) fosse riferibile al ven-

ritroso a partire dal momento stesso in cui si
parla.

2 dunque arbitraria la pretesa dei ricor-

renti, secondo cui in sostanza la deposizione di
Giuseppe Pacinella doveva essere interpretata nel

detto “venti”.
Relativamente al secondo rilievo formulato da
Mario Oppedisano e Carmela Foti, è sufficiente
rilevare che l’utilizzazione di dati presuntivi
forma oggetto di un potere discrezionale riservato al giudice del merito, il cui mancato esercizio non può essere sindacato in sede di legittimità (v., tra le altre, Cass. 18 maggio 2006 n.
11739).
Risulta poi corretto il rigetto dell’istanza
istruttoria avanzata dagli appellanti per una
nuova audizione del testimone Giuseppe Pacinella:
la prova dedotta concerneva le medesime circostanze, in particolare temporali, cui si riferiva
quella già assunta in primo grado e tendeva a
modificarne le risultanze, sicché un provvedimen to con cui fosse stata ammessa avrebbe contravvenuto ai principi di unicità e concentrazione
(cfr., per tutte, Cass. 12 aprile 2006 n. 8607).
Con il quarto motivo di ricorso, che attiene
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senso di intendere “ventitré”, laddove egli aveva

al mancato accoglimento della riconvenzionale
subordinata di costituzione coattiva della servitù di scarico in contestazione, Mario Oppedisano
e Carmela Foti deducono che la Corte d’appello ha

adeguata motivazione.
La censura è fondata.
In proposito, nella sentenza impugnata, si è
osservato che gli appellanti non avevano fornito
né offerto prove in ordine all’impossibilità di
allacciarsi alla rete fognaria pubblica, se non
attraverso la proprietà di Luigi Oppedisano:
impossibilità peraltro smentita dalla presenza,
nel fondo pretesamente dominante, di un autonomo
impianto di scarico, rilevato dal consulente
tecnico di ufficio. Così argomentando, il giudice
di secondo grado è effettivamente incorso nel
vizio di motivazione denunciato dai ricorrenti,
poiché ha trascurato di considerare sia che il
testimone Giuseppe Pacinella aveva riferito circa
l’inutilizzabilità del suddetto impianto, a causa
dell’opposizione di Luigi Oppedisano a consentire
l’attraversamento di una sua tubatura, sia che
nella relazione peritale non era stata specificamente affrontata la questione relativa alla
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confermato il rigetto di tale domanda senza

possibilità, Mario Oppedisano e Carmela Foti, di
raggiungere la rete fognaria pubblica senza
attraversare il fondo del vicino.

corso e accolto il quarto, la sentenza impugnata
va cassata in relazione alla censura accolta, con
rinvio ad altro giudice, che si designa nella
Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa
composizione, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso;
accoglie il quarto; cassa la sentenza impugnata
in relazione alla censura accolta; rinvia la
causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria in
diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, 30 maggio 2014
Il Presidente estensore
(Ettore Bucciante)
—-1,-ze.— iZertIl

onario Giudiziario

” NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

29 AGO, 2014

Rigettati pertanto i primi tre motivi di ri-

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